La discrezionalità tecnica della Commissione medica militare è sindacabile solo per illogicità (TAR Molise n. 218 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della Commissione medica di verifica sull’idoneità al servizio del personale militare rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo, che lo formula assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, restando precluso l’impiego di parametri giuridici quali la proporzionalità e la vessatorietà, estranei all’ambito proprio della discrezionalità tecnica. La facoltà di richiedere la partecipazione alla visita di un medico specialista, prevista dall’art. 198, comma 2, del C.O.M., non integra un obbligo, cosicché la sua mancata attivazione non vizia il giudizio. Il ricorso che articoli motivi generici, occulti o logicamente contraddittori, tali da non consentire di coglierne il senso tecnico-giuridico, è inammissibile ai sensi dell’art. 40 cod. proc. amm.
Il Fatto
Un appartenente all’Arma dei Carabinieri veniva sottoposto a visita medica collegiale presso la Commissione medica di verifica competente, che ne accertava l’inidoneità temporanea al servizio per un primo periodo. Esperita la visita di seconda istanza, che confermava il giudizio, e decorso il termine, il militare veniva nuovamente convocato. All’esito della nuova visita la Commissione riscontrava la persistenza del disturbo, in parziale remissione clinica e in assenza di trattamento psicofarmacologico, e lo giudicava ancora non idoneo temporaneamente al servizio per centoventi giorni.
Il militare impugnava quel giudizio davanti al TAR Molise, deducendo la violazione dell’art. 198 del C.O.M. per assenza di un medico specialista, la lesione del contraddittorio procedimentale e i vizi motivazionali del provvedimento, tra cui la contraddittorietà rispetto alla documentazione prodotta, la sproporzione e l’intento vessatorio. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto; la domanda cautelare era respinta per difetto del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattendeva l’istanza istruttoria, rilevando che il ricorrente aveva già ottenuto l’accesso a tutta la documentazione del procedimento ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990. Nel merito, respingeva il primo gruppo di censure osservando che l’art. 198, comma 2, del C.O.M. attribuisce alla Commissione la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere la partecipazione di un medico specialista. Nel caso concreto la Commissione aveva effettivamente previsto un componente specialista in psichiatria, che aveva eseguito un puntuale esame obiettivo, riportato nel verbale.
Quanto al secondo gruppo di doglianze, il TAR ne ravvisava l’inammissibilità ai sensi dell’art. 40 cod. proc. amm. per difetto di specificità: il ricorrente assumeva contemporaneamente la mancata partecipazione procedimentale e la mancata valutazione di osservazioni e documenti che non risultava aver prodotto. Nel merito, la convocazione aveva informato il militare della facoltà di produrre documentazione e di farsi assistere da un medico di fiducia, facoltà di cui non si era avvalso. Il parere medico-legale di parte privata, inoltre, non poteva assumere valenza fidefacente pari a quella dei giudizi di derivazione pubblica.
Sul terzo gruppo il Collegio richiamava la regola secondo cui il giudizio della Commissione medica militare è sindacabile solo per travisamento dei fatti e macroscopica illogicità, citando TAR Lazio n. 6770 del 2021, TAR Lombardia n. 1477 del 2023 e TAR Piemonte n. 520 del 2022. La nuova valutazione era autonoma e fondata su un rinnovato accertamento, non condizionato dalla precedente visita, e il giudizio della Commissione di seconda istanza era sostanzialmente concordante. Il certificato specialistico prodotto era successivo alla visita e il parere privato non era idoneo a fondare il vizio.
Le censure di proporzionalità e vessatorietà erano dichiarate inammissibili, perché estranee all’ambito della discrezionalità tecnica, e comunque infondate: il provvedimento era meramente accertativo e non irrogava alcuna sanzione. Il ricorso era quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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