Annullamento dell’atto generale e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 877 del 23.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo generale — purché privo del requisito di astrattezza e quindi distinto dall’atto regolamentare — produce effetti ultra partes, poiché il contenuto dell’atto è ontologicamente indivisibile e non è concepibile che esso continui a esistere per i destinatari che non lo hanno impugnato. Venuto meno l’atto generale per effetto del giudicato, il ricorso proposto da altro destinatario avverso il medesimo atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., presuppone una domanda di parte, non rilevabile d’ufficio, in ossequio al principio dispositivo.

Il Fatto

La ricorrente, impresa di piccole dimensioni operante nel settore della distribuzione del gas naturale, impugnava la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione ha adottato il testo integrato delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, unitamente agli atti presupposti, agli avvisi e ai documenti di consultazione.

Deduceva sette motivi: difetto di motivazione e violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, irragionevolezza dell’x-factor, mancato riconoscimento delle offerte per gli investimenti nelle gare d’ambito e incompetenza dell’Autorità, irragionevolezza del coefficiente beta, disparità di trattamento nella remunerazione degli investimenti centralizzati, irragionevolezza dei costi per il cambio di fornitore, illegittimità delle deleghe al Direttore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la medesima deliberazione era già stata annullata con precedenti pronunce della Sezione, confermate in parte dal giudice d’appello. All’udienza ha quindi dato atto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità dell’intero gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Il punto di diritto attiene alla portata del giudicato amministrativo. Esso opera di regola inter partes, secondo il modello dell’art. 2909 cod. civ.. Le ipotesi di efficacia ultra partes sono eccezionali e postulano l’inscindibilità degli effetti dell’atto o del vizio, cioè un legame indivisibile tra le posizioni dei destinatari tale da rendere inconcepibile che l’atto annullato sopravviva per chi non lo ha impugnato.

La deliberazione impugnata è qualificata come atto amministrativo generale e non regolamentare, per difetto di astrattezza: regola una vicenda determinata e esaurisce i propri effetti al termine del periodo di regolazione. Il Collegio estende tuttavia a tale atto la ratio dell’annullamento del regolamento, ravvisando la stessa indivisibilità del contenuto. L’annullamento spiega quindi effetti verso l’intera categoria dei destinatari, anche se non parti del giudizio.

Ne deriva che, eliminata dall’ordinamento la disciplina regolatoria tariffaria 2020-2025, l’atto è improduttivo di effetti per tutti i destinatari e il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Non ricorrono gli estremi per l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori: la ricorrente non ha proposto né annunciato l’azione di risarcimento, mancando l’interesse richiesto dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *