La rinuncia al ricorso non evita la condanna alle spese (TAR Lombardia n. 876 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso determina l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, non una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Sulle spese il giudice applica il criterio della soccombenza: il ricorrente che rinuncia senza domandare la compensazione resta soccombente e va condannato al pagamento. La rinuncia intervenuta dopo una soccombenza in fase cautelare rafforza la qualificazione in termini di soccombenza, perché segnala l’assenza di un interesse coltivabile già in sede cautelare. Il giudice non è tenuto a scrutinio nel merito quando l’interesse è venuto meno.
Il Fatto
I genitori di un alunno, esercenti la potestà, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia i risultati di fine anno e i verbali di scrutinio con cui il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, dopo la sospensione del giudizio e gli esami integrativi. Il ricorso investiva una pluralità di atti, dalla programmazione alle verifiche, e conteneva anche domanda risarcitoria.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’Amministrazione, costituita tramite l’Avvocatura distrettuale, ha preso atto della rinuncia ma si è opposta alla compensazione delle spese, chiedendo la condanna del rinunciante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio non procede allo scrutinio del merito: la dichiarazione di rinuncia contenuta nella memoria del ricorrente vale a qualificare la domanda come improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo non è chiamato a verificare la fondatezza dei motivi quando la parte ha manifestato la volontà di non coltivare più la pretesa.
La questione si sposta quindi sul regolamento delle spese. L’Avvocatura, con memoria successiva, ha preso atto della rinuncia opponendosi alla compensazione. Il Collegio applica il criterio ordinario della soccombenza, liquidando le spese come in dispositivo.
Due gli argomenti addotti a sostegno della condanna. Anzitutto il ricorrente, nel rinunciare, non ha chiesto la compensazione: l’assenza di una simile domanda lascia operare la regola generale. In secondo luogo lo stesso ricorrente era già rimasto soccombente in fase cautelare, essendo stata respinta l’istanza con ordinanza n. 1545/2019. Tale esito conferma la posizione di soccombenza sostanziale e rende coerente la condanna alle spese.
Il dispositivo dichiara conseguentemente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero, equitativamente liquidate in Euro 1.000,00 oltre agli oneri di legge. Viene inoltre disposto l’oscuramento delle generalità delle persone menzionate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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