L’annullamento in autotutela degli atti impugnati determina cessazione della materia (Cons. Stato n. 2602 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, intervenuto in pendenza del giudizio di appello, degli atti già impugnati in primo grado integra la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente improcedibilità del gravame. La sopravvenuta caducazione degli atti oggetto del processo elimina l’interesse alla decisione sull’appello, restando irrilevante l’esito del giudizio di primo grado. La pendenza di un separato ricorso proposto avverso il provvedimento di ritiro non instaura alcun nesso di pregiudizialità necessaria e non giustifica la sospensione del giudizio. Il diligente ricorso all’autotutela da parte dell’amministrazione, senza attendere le statuizioni giurisdizionali definitive, giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Il Fatto

Il Comune aveva adottato, sull’isola d’Elba, un’ordinanza di demolizione e successivi atti di accertamento dell’inottemperanza e di diniego di una segnalazione certificata di inizio attività, relativi a manufatti ad uso servizi igienici. La parte interessata aveva impugnato tali provvedimenti davanti al TAR Toscana, che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso e i motivi aggiunti.

Proposto appello, nelle more del giudizio il Comune ha annullato in autotutela gli stessi atti oggetto del contenzioso. L’amministrazione ha preso atto delle pronunce del giudice amministrativo sulla legittimità dei manufatti e delle risultanze peritali che datavano le opere a un periodo compreso tra il 1940 e il 1953, anteriore al vincolo paesaggistico sull’isola e alla stessa qualificazione della frazione come centro abitato. La parte appellante ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del ricorso proposto contro il provvedimento di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento comunale ha caducato tutti gli atti impugnati nel processo: l’ordinanza di demolizione, la nota del responsabile dell’area tecnica e l’atto di accertamento dell’inottemperanza. Questa circostanza integra la fattispecie dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e determina la cessazione della materia del contendere.

La Corte esclude che a diversa conclusione possa condurre la pendenza del ricorso proposto davanti al TAR Toscana per ottenere l’annullamento dello stesso provvedimento di autotutela. L’adozione del provvedimento di ritiro produce comunque l’effetto caducatorio degli atti impugnati e, con esso, l’improcedibilità del gravame.

Quanto all’istanza di sospensione, il Collegio la ritiene non accoglibile. Tra il giudizio di appello e quello instaurato contro l’autotutela non sussiste alcun nesso di pregiudizialità necessaria: la definizione del secondo non costituisce presupposto logico-giuridico della decisione sul primo.

La regolazione delle spese segue l’esito della controversia. Il Collegio dispone l’integrale compensazione, valorizzando il fatto che è stato il Comune appellato ad attivarsi diligentemente in sede di autotutela, senza attendere le statuizioni giurisdizionali definitive sul gravame.

Il dispositivo dichiara pertanto cessata la materia del contendere, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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