Carta docente: notifica del titolo alla sede reale dell’amministrazione e inammissibilità (TAR Sicilia n. 3759 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la notifica del titolo esecutivo costituisce condizione dell’azione e deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione debitrice. Non è idonea la notifica presso l’Avvocatura dello Stato, poiché l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 disciplina un adempimento amministrativo e non un atto processuale, né è sufficiente la notifica all’articolazione periferica del Ministero, che non è soggetto distinto dallo Stato. In mancanza del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorso è inammissibile e non è consentita la rinnovazione in corso di causa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, con condanna del Ministero all’attribuzione della somma di duemila euro e accessori.

Assunta la notifica del titolo in forma esecutiva e il suo passaggio in giudicato, la ricorrente ha depositato la prova della notifica all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e all’ufficio scolastico territoriale. Il Collegio ha sollevato d’ufficio, con ordinanza istruttoria, il dubbio sull’idoneità di tale notifica ai fini dell’ammissibilità. Nessun deposito è seguito. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, come condizione dell’azione esecutiva. La sua funzione è concedere all’amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea e prevenire il contenzioso.

Da ciò discende che la notifica del titolo non è atto processuale. Non opera quindi il richiamo all’art. 11 r.d. n. 1611/1933, che impone la notifica degli atti giudiziali presso l’Avvocatura erariale. Lo spatium deliberandi deve connettersi alla conoscenza della pretesa da parte dell’amministrazione debitrice, non all’organo del patrocinio in giudizio: richiama TAR Puglia, sez. II, n. 1252 del 2021 e C.g.a. n. 725 del 2022.

Nemmeno rileva la notifica all’ufficio scolastico territoriale. Il Collegio lo qualifica come mera articolazione periferica del Ministero, alla stregua degli artt. 2 d.P.R. n. 319/2003 e 75, comma 3, d.lgs. n. 300/1999. Gli istituti scolastici, pur dotati di personalità giuridica e autonomia, restano compenetrati nell’organizzazione statale: richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 1769 del 2018.

Il Collegio esclude la possibilità di concedere la rinnovazione della notifica in questa sede. Il termine dilatorio non sarebbe comunque rispettato: TAR Lazio, sez. I, n. 12485 del 2024. Il ricorso è pertanto inammissibile, con salvezza della riproposizione entro l’ordinario termine di prescrizione. La definizione in rito su questione sollevata d’ufficio e la costituzione formale dell’amministrazione giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *