Rigetto RVC dopo approvazione PPPM è controllo, non autotutela (Cons. Stato n. 5618 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi, l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura non impedisce al Gestore dei Servizi Energetici di rigettare le successive e singole richieste di verifica e certificazione. Il potere esercitato dal GSE ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 è di verifica e controllo, non di autotutela, e non è soggetto ai limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’approvazione della PPPM costituisce requisito necessario ma non sufficiente all’emissione dei titoli, secondo uno schema procedimentale a formazione progressiva. Opera il principio di autoresponsabilità del richiedente, cui spetta provare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio. Nessun legittimo affidamento è configurabile prima del positivo superamento della verifica. Il requisito dell’addizionalità va inteso anche sotto il profilo economico, oltre che tecnologico.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto dal GSE l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura relativa a un intervento di efficientamento energetico su una linea di raffreddamento del clinker, finalizzato al conseguimento dei titoli di efficienza energetica. In sede di rendicontazione dei risparmi, il Gestore contestava la carenza del requisito dell’addizionalità e rigettava la richiesta di verifica e certificazione.

Avverso quel diniego e gli atti successivi la società proponeva ricorso e plurimi motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio, che li respingeva integralmente. Proponeva quindi appello, dolendosi in particolare della qualificazione del potere del GSE e della ritenuta insussistenza dell’addizionalità economica del progetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la natura del potere esercitato dal Gestore. La tesi dell’appellante, secondo cui dopo l’approvazione della PPPM il GSE non avrebbe potuto rigettare la singola richiesta di rendicontazione, è respinta. L’approvazione della proposta è requisito necessario ma non sufficiente all’emissione dei titoli: il procedimento è a formazione progressiva e la verifica dei risparmi costituisce fase autonoma.

La Corte qualifica il potere in termini di verifica e controllo, riconducendolo all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, e lo distingue dall’autotutela. Richiamando il percorso tracciato dall’Adunanza plenaria n. 18/2020, sottolinea che la decadenza si caratterizza per espressa previsione normativa, per il carattere vincolato del potere e per la tipologia del vizio, individuato nella non veridicità degli stati dichiarati o nel venir meno dei requisiti di idoneità. L’atto impugnato non annulla la PPPM, ma si fonda su materiale istruttorio nuovo acquisito in sede di controllo.

Ne consegue l’esclusione dell’affidamento: l’approvazione della proposta non radica alcun diritto al superamento delle successive verifiche. Trova applicazione il principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato di provare tutti i presupposti dell’agevolazione, con valenza preclusiva delle carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa.

Quanto all’addizionalità, il Collegio conferma che il requisito non riguarda solo l’evoluzione tecnologica, ma si estende ai profili economici e di mercato. La valutazione del Gestore integra espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o palese travisamento. Nel caso concreto il tempo di ritorno dell’investimento, ampiamente inferiore alla durata dell’incentivo, dimostra che l’intervento si sarebbe realizzato anche in assenza del beneficio.

Da ultimo la Corte esclude che l’art. 56 del d.l. n. 76/2020 costituisca norma di interpretazione autentica e conferma l’inapplicabilità del potere riduttivo previsto dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, trattandosi di reiezione di una singola richiesta e non di decadenza. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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