Annullamento in autotutela della gara soddisfa la pretesa e chiude il giudizio (TAR Puglia n. 127 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’annullamento in autotutela degli atti di gara, disposto dall’amministrazione in esecuzione di una precedente pronuncia di annullamento, integra una sopravvenienza che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione sul ricorso. La declaratoria presuppone che l’atto sopravvenuto elimini l’utilità della pronuncia richiesta e che non permangano profili di contestazione autonomi. La definizione del giudizio in tali termini giustifica la compensazione integrale delle spese quando sussistano giusti motivi.
Il Fatto
Il Comune di Bari aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento della concessione mista del servizio di gestione e manutenzione dell’illuminazione votiva nei cimiteri comunali e nelle ex-frazioni. Con determinazione dirigenziale n. 1548 del 02.02.2023 erano stati approvati gli atti di gara; successivamente, con determinazione n. 10151 del 26.06.2023, l’amministrazione aveva integrato il Capitolato speciale e il Piano economico finanziario e riattivato la procedura, in precedenza sospesa.
La società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 10151/2023, l’avviso di riattivazione e gli atti di gara, deducendo la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. fff) e 165 del d.lgs. n. 50/2016, il mancato rispetto del CCNL multiservizi e delle Tabelle Ministeriali di cui al decreto direttoriale n. 25/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. In particolare, la riduzione dei ricavi complessivi a fronte di costi invariati avrebbe compromesso l’equilibrio economico-finanziario della concessione, mentre il costo della manodopera sarebbe stato stimato in difformità dai valori aggiornati. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, in data 23 gennaio 2024, il Comune ha depositato copia della delibera con cui la Ripartizione patrimonio ha annullato gli atti della procedura di gara, in esecuzione della sentenza della stessa Sezione n. 1469 del 27.12.2023; è stata altresì depositata la determinazione della Giunta municipale di rinuncia all’impugnazione, adottata il 19.01.2024.
Preso atto di tale sopravvenienza, il Tribunale ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., una possibile causa di improcedibilità dell’impugnazione. La segnalazione riflette l’esigenza di garantire il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio prima della definizione del giudizio.
Il Collegio osserva che il sopravvenuto annullamento della procedura di gara ha soddisfatto la pretesa della ricorrente. L’atto di ritiro elimina infatti l’utilità di una pronuncia di merito sui motivi dedotti, non residuando alcun interesse autonomo alla decisione. Il percorso argomentativo non si sofferma sull’esame delle censure, poiché la sopravvenienza incide direttamente sull’interesse a ricorrere.
Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale dispone quindi la compensazione integrale delle spese di giudizio, ravvisando giusti motivi in ragione della definizione del giudizio per effetto del ritiro degli atti da parte dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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