Ottemperanza improcedibile per tardiva esecuzione e spese a carico dell’Amministrazione (TAR Puglia n. 291 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato, intervenuta nelle more del processo, determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese, che segue il criterio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico dell’Amministrazione tutte le volte in cui l’adempimento sia stato realizzato solo successivamente alla notifica del ricorso di ottemperanza. In tal caso l’Amministrazione resistente risulta virtualmente soccombente, per aver costretto il ricorrente ad attivare la tutela esecutiva per ottenere quanto già dovuto in forza di un titolo esecutivo formatosi anteriormente. La liquidazione avviene secondo le tariffe del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Puglia – Sezione di Lecce una sentenza che condannava il Ministero dell’Interno al pagamento di Euro 1.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 1.000, oltre accessori di legge.
La sentenza, notificata in forma esecutiva il 22.05.2024, era passata in giudicato. Non essendo intervenuto il pagamento, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 25.11.2024. Solo il 16.12.2024, quindi dopo l’instaurazione del giudizio esecutivo, il Ministero provvedeva al pagamento. Il ricorrente dichiarava allora la cessazione della materia del contendere e chiedeva la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità del rito, accertando la ritualità della notifica del ricorso e del titolo esecutivo nonché l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza ottemperata, attestato dal certificato rilasciato dall’ufficio il 18.11.2024. Su questa base ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha esaminato la sopravvenienza rappresentata dalla difesa del ricorrente.
La questione giuridica centrale attiene agli effetti dell’esecuzione tardiva del giudicato sul giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione ha soddisfatto integralmente la pretesa esecutiva solo dopo la notifica del ricorso. Da ciò ha fatto discendere la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia sull’ottemperanza.
Il passaggio più rilevante riguarda la regolazione delle spese. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., ritenendo l’Amministrazione resistente virtualmente soccombente. La ragione è esplicita: l’esecuzione è stata data solo il 16.12.2024, dunque dopo la notifica del ricorso avvenuta il 25.11.2024. Il ricorrente è stato quindi costretto ad attivare il rimedio esecutivo per conseguire quanto gli era già dovuto in forza di un titolo divenuto definitivo.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per tutte le fasi del giudizio esecutivo, con applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm., oltre accessori di legge. Il Collegio ha disposto la distrazione in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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