Sopravvenuta carenza di interesse e giudicato amministrativo favorevole (TAR Lombardia n. 278 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio in materia di appalti pubblici, la sopravvenuta pronuncia del giudice d’appello che abbia già annullato l’aggiudicazione oggetto del gravame determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il risultato perseguito dal ricorrente integralmente conseguito in altra sede. Il principio opera anche quando il ricorrente, in via ulteriore, insista per ottenere l’aggiudicazione in proprio favore, ove la sua esclusione dalla gara sia stata confermata con decisione passata in giudicato, precludendo in radice l’aspirazione all’affidamento. La carenza di interesse rileva d’ufficio e preclude l’esame nel merito dei motivi, con conseguente definizione del giudizio in rito.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura e l’Agenzia del Demanio, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, hanno escluso la sua offerta, annullato la precedente aggiudicazione disposta in suo favore e affidato il servizio alla controinteressata. La gara aveva a oggetto il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285 del 1992.

Nelle more del giudizio, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della ricorrente avverso la sentenza di primo grado, annullando l’ammissione alla gara della controinteressata e confermando invece la legittimità dell’esclusione della stessa ricorrente. Di qui l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dall’Avvocatura erariale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che con la pronuncia del Consiglio di Stato, V, n. 200/2024 è stata dichiarata l’illegittimità dell’ammissione alla gara anche della controinteressata, mentre è stata confermata la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla medesima procedura. Il risultato perseguito con il ricorso — l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata — è stato dunque già raggiunto in altra sede.

Quanto alla ulteriore pretesa di ottenere l’aggiudicazione in proprio favore, ribadita anche in memoria finale, il Tribunale l’ha ritenuta non accoglibile, avendo il Consiglio di Stato confermato l’esclusione della ricorrente dalla gara, già stabilita con la sentenza di primo grado n. 1546/2023. La ricorrente non vanta quindi alcuna posizione utile all’affidamento.

Da tali rilievi discende l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio avuto riguardo al complessivo andamento della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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