Ottemperanza al giudicato ordinario per differenze retributive e commissario ad acta (TAR Campania n. 4833 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è il rimedio esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’Amministrazione non abbia provveduto entro il termine di legge. L’inadempimento dell’Amministrazione, non contestato, costituisce presupposto per l’accoglimento del ricorso e per la nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione. Nel giudizio di ottemperanza, le spese successive alla sentenza azionata sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio stesso e non anche quelle relative a procedure esecutive diverse.

Il Fatto

Un lavoratore, già vittorioso davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto al pagamento di differenze retributive, adiva il giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato. Nonostante la notifica in forma esecutiva della pronuncia e la certificazione del suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente chiedeva, quindi, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l’Amministrazione, costituitasi con un mero atto di stile, non aveva contestato l’inadempimento. La scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, ha integrato i presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a.

Il TAR ha precisato che, nel giudizio di ottemperanza, le spese successive alla sentenza azionata sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo, nonché per gli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio. Non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Tale principio, ribadito dalla giurisprudenza richiamata, comporta la liquidazione omnicomprensiva delle spese funzionali nell’ambito del presente giudizio.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni, nominando sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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