Divieto di detenzione armi e motivazione rafforzata per la revoca (TAR Marche n. 245 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato su istanza dell’interessato che deduca la risalenza del provvedimento e l’assenza di sopravvenuti pregiudizi, richiede una motivazione rafforzata che dia conto degli esiti dell’istruttoria e dell’attualità del giudizio di inaffidabilità. La motivazione può essere desunta dagli atti endoprocedimentali e richiamata per relationem, purché l’amministrazione abbia effettivamente compiuto una nuova valutazione della personalità del richiedente. Nel riesame, l’autorità di P.S. può considerare le condanne non riabilitate ostative ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S., i pregiudizi di polizia e le condotte oggetto di procedimenti definiti in rito, senza che ciò integri eccesso di potere. Le valutazioni discrezionali dell’autorità non sono sindacabili nel merito se non palesemente illogiche o immotivate.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario di un divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto nel 1996. Nel 2020 presentava istanza di revoca, invocando il lungo tempo trascorso e l’assenza di ulteriori pregiudizi. L’istanza veniva respinta con provvedimento dal contenuto laconico.

Il TAR Marche, con sentenza n. 760/2021, annullava quel diniego per difetto di motivazione, rilevando che l’amministrazione non aveva esternato le valutazioni compiute né gli elementi vagliati, e che la motivazione non poteva essere integrata in giudizio mediante atti processuali. In esecuzione, la Prefettura adottava il nuovo provvedimento del 22 febbraio 2022, confermando il divieto sulla base di un supplemento istruttorio presso la Questura, e respingeva l’istanza di accesso del 1° marzo 2022. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce i rapporti tra procedimento e processo. Il provvedimento del 2020 era effettivamente immotivato, ma la sentenza del 2021 non si era espressa sulle circostanze allegate dall’amministrazione in sede difensiva: aveva soltanto ordinato di ripronunciarsi sui principi enunciati. Ne consegue che il nuovo provvedimento ben poteva fondarsi sugli accertamenti già svolti, purché preceduti da un supplemento istruttorio, nella specie richiesto alla Questura con note del novembre 2021 e gennaio 2022.

La motivazione del provvedimento impugnato risponde ai requisiti minimi dell’art. 3 della legge n. 241/1990: richiama gli esiti dell’istruttoria e indica le ragioni di diritto della decisione. Le doglianze di immotivazione risultano perciò infondate. Il thema si sposta sul piano sostanziale.

Quanto all’accesso, il Collegio ricorda che il diritto di accesso ha consistenza di diritto soggettivoimprocedibile in parte qua. Il Collegio rileva inoltre la tardività della memoria e dei documenti depositati dal ricorrente, risalenti al 2020 e al 2015, in violazione dei termini dell’art. 73 c.p.a.

Nel merito, la nota della Questura del 3 febbraio 2022 evidenzia a carico del ricorrente una condanna passata in giudicato per violenza privata e lesioni personali, per la quale non è intervenuta la riabilitazione: condanna ostativa ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S. Sono valutabili anche i pregiudizi di polizia e le condotte oggetto di procedimenti definiti in rito, non essendovi state assoluzioni per insussistenza dei fatti.

Quanto ai controlli in compagnia di soggetti “controindicati”, in due casi il fatto è irrilevante perché i pregiudizi di quei soggetti sono insorti successivamente; negli altri tre i pregiudizi erano antecedenti e legittimamente valutati. Le valutazioni dell’autorità di P.S. non sono censurabili nel merito se non palesemente illogiche o immotivate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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