Sanatoria edilizia e parere paesaggistico: illegittimo l’arresto procedimentale (TAR Sicilia n. 3647 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza non può dichiarare improcedibile l’istanza del privato senza considerare il parere favorevole già reso in passato sullo stesso intervento. Quel parere, se non annullato in autotutela entro il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, consolidato l’affidamento del privato, costituisce un dato acquisito che l’amministrazione è tenuta a valutare. È illegittimo, inoltre, il provvedimento che anticipa gli effetti del vincolo paesaggistico a una data anteriore alla pubblicazione del decreto che lo ha istituito. La mancata emanazione dell’accertamento richiesto integra infine la violazione del dovere di concludere il procedimento, ma il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, salvo i casi di giurisdizione estesa al merito.
Il Fatto
Il dante causa della ricorrente ottenne nel 1974 dal Comune una licenza di costruzione per una civile abitazione, rilasciata senza il nulla-osta della Soprintendenza. Nel 1978 intervenne il D.A. n. 2085, che dichiarò il notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale. Nel 1986 il proprietario presentò istanza di sanatoria ex l. n. 47/1985 e l.r. Sicilia n. 37/1985; su quel progetto la Soprintendenza confermò nel 1983 la non sussistenza di danni per il paesaggio.
Nel 2023 l’Ente Parco rilasciò il nulla osta alla ricorrente, succeduta nella proprietà. Investita della richiesta comunale di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, la Soprintendenza dichiarò l’istanza improcedibile con provvedimento del 15 gennaio 2024, sul presupposto che l’edificio fosse stato edificato con titolo irregolare. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette un criterio di autoresponsabilità: la Soprintendenza, rimasta inerte all’ordine istruttorio, sopporta le conseguenze della propria mancata collaborazione. Il giudice assume quindi che la domanda del 2023 riguardi gli stessi interventi oggetto della sanatoria avviata nel 1986.
Sul primo motivo, il TAR esclude che la natura vincolata dell’attività rendesse inutile il contraddittorio. Richiamando l’art. 21 octies, secondo comma, L. n. 241/1990, osserva che solo due delle tre condizioni poste a base del provvedimento sono obiettive; la terza — l’irregolarità del titolo edilizio — è frutto di valutazione contestabile, sulla quale il privato avrebbe potuto argomentare. Il vizio è fondato.
Sul secondo motivo, il Collegio ritiene inconferente il richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 90/2023 e 147/2023. Il nodo è un altro: la Soprintendenza avrebbe dovuto rilevare l’irregolarità del titolo nel 1983, quando adottò il parere favorevole. Dopo, residuava solo l’autotutela, con il termine di dodici mesi ormai spirato. La lesione dell’affidamento è accertata.
Sul quarto motivo, il TAR rileva che nessuna norma richiamata nel D.A. n. 2085 consente di anticipare gli effetti di salvaguardia al 28 marzo 1967. Il vincolo opera dalla pubblicazione in GURS del 20 gennaio 1979, come correttamente ritenuto dall’Ente Parco.
Quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, il Collegio la respinge: la Soprintendenza non è dominus del procedimento di sanatoria, e il giudice non può sostituirsi all’amministrazione fuori dai casi dell’art. 134 c.p.a. Il ricorso è accolto con annullamento del solo provvedimento del 15 gennaio 2024 e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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