Valutazione titoli tra discrezionalità della commissione e fedeltà al bando (TAR Calabria n. 2231 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione esaminatrice di un concorso pubblico è titolare di ampia discrezionalità amministrativa nella predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Quando il bando demanda espressamente alla commissione il potere di stabilire sub-criteri in sede di insediamento, la loro introduzione costituisce attuazione della lex specialis e non sua violazione. È legittima la graduazione del punteggio per l’esperienza lavorativa presso enti pubblici operata secondo l’area e la categoria contrattuale di inquadramento, in quanto fornisce al giudizio un ancoraggio oggettivo coerente con le mansioni messe a concorso. Il soccorso istruttorio non può essere impiegato per sanare omissioni sostanziali e non altera la par condicio tra i concorrenti.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un ente locale, partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di due posti di funzionario, categoria D, posizione economica D1, collocandosi all’ottavo posto della graduatoria. La candidata lamentava l’erronea attribuzione del punteggio complessivo, per la mancata esatta valutazione dell’esperienza lavorativa presso enti pubblici e del curriculum vitae.

Proponeva ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, deducendo l’illegittimo inserimento, da parte della commissione, di sub-criteri ulteriori e in contrasto con il bando, nonché l’omessa valorizzazione delle mansioni superiori svolte e del periodo di attività professionale, con mancata attivazione del soccorso istruttorio. Si costituiva l’amministrazione comunale, eccependo il difetto di giurisdizione, l’irricevibilità e il difetto di interesse, e due controinteressate. In corso di causa i due vincitori venivano assunti e l’ente escludeva lo scorrimento della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la ricorrente non ha agito per far valere un diritto allo scorrimento della graduatoria, ma per ottenere la corretta collocazione nella stessa, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa. Parimenti infondata è l’eccezione di irricevibilità, poiché i verbali della commissione e la griglia di valutazione hanno carattere endoprocedimentale e non definitivo, concretizzandosi la lesività solo con il provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria.

Nel merito, il Collegio ribadisce che la predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile salvo i vizi sintomatici dell’eccesso di potere (richiamando Consiglio di Stato n. 705 del 2018 e Consiglio di Stato n. 4585 del 2018). Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé la motivazione (Adunanza Plenaria n. 7 del 2017).

Il bando, all’art. 4, comma 3, e all’art. 10, comma 3, ha espressamente consentito alla commissione di stabilire sub-criteri in sede di insediamento. La commissione, con i verbali, ha graduato il punteggio per l’esperienza presso enti pubblici distinguendo tra aree e categorie di inquadramento. Tale scelta — osserva il Collegio — non è manifestamente illogica: a fronte di un bando che prescriveva la rilevanza del servizio secondo un criterio solo quantitativo, la commissione si è limitata a specificare i criteri di graduazione, valorizzando le attività più prossime a quella messa a concorso e fornendo un ancoraggio oggettivo al giudizio, coerente con il richiamo all’art. 61 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Quanto alla valutazione del curriculum, il Collegio ritiene la decisione della commissione non censurabile sul piano logico: il servizio dichiarato è solo quello successivo al 2014, mentre l’attività professionale relativa al periodo precedente non risulta valutabile; il servizio svolto come operatore di categoria A è stato ritenuto non attinente alle mansioni concorsuali. La mancata attivazione del soccorso istruttorio è legittima, non potendo l’istituto divenire rimedio generalizzato per sanare omissioni sostanziali. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese verso l’amministrazione e compensazione verso le controinteressate costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *