Concorso di progettazione, capitolato informativo non è documento di gara escludente (TAR Sicilia n. 1312 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso di progettazione il capitolato informativo non rientra tra i documenti di gara richiamati dall’art. 94, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, cui deve conformarsi la proposta progettuale, e la sua violazione non può fondare l’esclusione del concorrente. Opera il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016: in assenza di una clausola escludente espressa, avente fonte in norma imperativa, proporzionata e attinente all’oggetto, il partecipante non può essere estromesso. In presenza di clausole ambigue del disciplinare l’interprete deve privilegiare l’opzione ermeneutica non escludente, in ossequio al favor participationis. Le irregolarità formali non attinenti al contenuto sostanziale della proposta sono sanabili mediante soccorso istruttorio. Il sindacato sui punteggi della commissione resta escluso salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.

Il Fatto

Il Comune di Milazzo ha indetto un concorso di progettazione in due gradi, con modalità anonime, per la riqualificazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria. Nel secondo grado la graduatoria vedeva al primo posto un raggruppamento e al secondo il ricorrente principale, distaccato di meno di un punto. Con determina dirigenziale del 15.12.2023 il Comune ha approvato gli atti di gara e proclamato vincitore il primo classificato.

Il secondo graduato ha impugnato l’aggiudicazione lamentando vizi della proposta avversaria sotto il profilo BIM e carenze negli elaborati, chiedendo in via gradata l’esclusione o la riduzione del punteggio. Il controinteressato si è costituito, eccependo tardività e carenza di interesse, e ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione del ricorrente principale. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza, con fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di rito. Quanto alla tardività, il termine di trenta giorni scadeva in giorno festivo e, per l’art. 52, comma 3, c.p.a., è stato prorogato di diritto al primo giorno non festivo, coincidente con la notifica. Quanto alla carenza di interesse, il secondo classificato vanta un interesse personale, attuale e concreto all’utile collocazione in graduatoria.

Sul primo motivo il Tribunale distingue il disciplinare di gara, che è documento di gara ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 50/2016, dal capitolato informativo, che si colloca fuori da tale perimetro e non contempla fattispecie escludenti. Ne deriva che solo le violazioni del disciplinare possono rilevare a fini espulsivi, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del divieto di eterointegrazione del bando, confermato dall’Adunanza Plenaria n. 22 del 2020.

Quanto al formato del modello, il disciplinare impone a pena di esclusione il formato .ifc, ma non vieta l’.ifczip, che resta interoperabile; il superamento del limite di 100 MB non è assistito da espressa comminatoria. La clausola ambigua va letta in senso non escludente. L’irregolarità sarebbe comunque sanabile con il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, trattandosi di vizio formale e non del contenuto sostanziale dell’offerta.

Sul punteggio del criterio BIM, i rilievi del consulente esterno non integrano travisamento né manifesta irragionevolezza: i tre giudizi (1,00; 0,75; 0,50) riflettono proporzionalmente le valutazioni tecniche. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla discrezionalità tecnica della commissione (Cons. Stato n. 1911 del 2024; Cons. Stato n. 7942 del 2023).

Il secondo motivo è infondato: gli elaborati risultano presenti e i particolari sul restauro sono previsti come eventuali; il DIP non è documento di gara e indica il numero dei parcheggi come meramente indicativo. Respinta la domanda annullatoria, cade anche quella di accertamento; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, conservando il ricorrente il bene della vita. Spese liquidate a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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