Annullamento in autotutela e soccombenza virtuale sul project financing (TAR Liguria n. 1133 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione dell’annullamento in autotutela degli atti impugnati determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione dell’interesse, non la sua declaratoria di cessata materia del contendere. Sulle spese il giudice amministrativo applica il criterio della soccombenza virtuale e non quello della compensazione, inducendo l’amministrazione al pagamento quando l’autotutela sia stata disposta dopo la pubblicazione dell’ordinanza cautelare e sia fondata su ragioni diverse da quelle indicate dal giudice. La tempestività del ritiro dell’atto e la sua adozione prima dell’udienza di merito rilevano esclusivamente ai fini della quantificazione della somma liquidata, non del relativo onere.

Il Fatto

Il Comune di Noli avviava una procedura di finanza di progetto ex art. 193, comma 16, d.lgs. n. 36/2023 per la progettazione, realizzazione e gestione del completamento di un’autorimessa interrata. All’esito della valutazione comparativa delle proposte, la commissione giudicatrice individuava la controinteressata quale promotore della soluzione complessivamente preferibile.

La ricorrente, titolare di altra proposta, impugnava l’intera procedura deducendo la mancata determinazione dei criteri di valutazione, la pubblicazione dell’avviso su strumenti diversi dalla G.U.R.I. e dalla G.U.U.E., la commistione tra il procedimento ad iniziativa pubblica e quello ad iniziativa privata e l’assenza dell’intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza cautelare n. 48/2026 il Collegio sospendeva gli atti, riconoscendo prima facie fondate le censure relative alla commistione dei procedimenti e alla redazione dei criteri solo posteriormente alla conoscenza delle proposte pervenute.

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare il Comune riconosceva le criticità della procedura seguita, ritenendole idonee a restringere la platea dei concorrenti e a ridurre il confronto competitivo. Con deliberazione della Giunta comunale n. 40 dell’8.5.2026 annullava quindi in autotutela gli atti impugnati.

La ricorrente chiedeva la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la rifusione delle spese. Il Collegio accoglie la concorde prospettazione delle parti e dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione dell’interesse, non ricorrendo i presupposti per una pronuncia di merito.

Il punto centrale riguarda le spese. Il Collegio esclude la compensazione invocata dal Comune e afferma la soccombenza virtuale dell’amministrazione per due ragioni convergenti: l’annullamento è stato disposto dopo la pubblicazione dell’ordinanza cautelare e risulta fondato su ragioni diverse da quelle derivanti dalla sopravvenuta sentenza della CGUE del 5.2.2026. L’amministrazione, pertanto, è condannata al pagamento integrale delle spese in favore della ricorrente.

Il Collegio precisa infine che la tempestività dell’autotutela e la sua adozione prima dell’udienza di merito non incidono sull’an della condanna, ma solo sulla quantificazione della somma, liquidata tenendone conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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