Annullamento in autotutela e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Toscana n. 83 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato sulla base delle censure dedotte in giudizio, determina la cessata materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa della parte ricorrente. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa al ricorso. La condotta riparativa dell’ente, intervenuta prima della decisione di merito, giustifica una rideterminazione dell’importo rispetto a quello che sarebbe derivato dalla soccombenza piena. Restano ferme le spese già liquidate nella fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato la propria manifestazione di interesse nell’ambito di un avviso pubblico comunale per l’installazione di infrastrutture di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici. L’amministrazione ha aggiudicato la procedura ad altra ditta con determinazione dirigenziale del 5 aprile 2023, senza darne comunicazione alla ricorrente.
La società ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo la violazione delle regole competitive previste dall’art. 57, comma 8, d.l. n. 76/2020. Ha poi proposto motivi aggiunti dopo aver acquisito la documentazione, instaurando il contraddittorio con la controinteressata. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 353 dell’8 settembre 2023, ravvisando profili di fondatezza e scarsa trasparenza della procedura.
La Motivazione della Corte
Nella memoria per la trattazione di merito il Comune ha comunicato di aver annullato in autotutela l’aggiudicazione e gli atti pregressi, allegando la determinazione dirigenziale n. 1519 del 16 novembre 2023, riservandosi di attivare una nuova procedura ai sensi dell’art. 57, comma 8, d.l. n. 76/2020. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Il Collegio rileva che l’annullamento in autotutela decisoria è intervenuto sulla base delle ragioni dedotte in giudizio dalla ricorrente. La pretesa di quest’ultima risulta integralmente soddisfatta, con la conseguenza che va dichiarata la cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, il TAR applica il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione resistente. La misura è tuttavia determinata tenendo conto della condotta riparativa dell’ente, che ha contribuito alla risoluzione della controversia prima della decisione di merito. L’importo liquidato è così ridimensionato rispetto a quello che sarebbe conseguito alla soccombenza piena.
Il dispositivo condanna il Comune al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, confermando le spese già liquidate nella fase cautelare.
Nota della Redazione
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