Certificazioni informatiche equipollenti solo se espressamente previste dal bando di concorso (TAR Puglia n. 83 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorso pubblico, la previsione del possesso di una specifica certificazione informatica quale requisito di ammissione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile sotto i soli profili dell’illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. La certificazione diversa da quelle espressamente richieste dal bando non è idonea all’ammissione quando l’equiparazione ministeriale invocata dal candidato è limitata, per espressa previsione, a un diverso settore di reclutamento. Il principio di massima partecipazione non impone all’amministrazione di estendere l’efficacia di un titolo oltre l’ambito per il quale l’equiparazione è stata riconosciuta. La motivazione dell’esclusione, se pur sintetica, è sufficiente quando consente al candidato di comprendere la ragione del provvedimento e di articolare compiutamente le proprie difese.
Il Fatto
La Regione Puglia indice una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 126 unità di categoria B3, profilo di operatore telefonico specializzato. Il bando richiede, tra i requisiti di partecipazione, il possesso del diploma della scuola dell’obbligo e di una delle certificazioni informatiche ECDL o EIPASS.
La ricorrente, in possesso della certificazione EIRSAF Full, partecipa al concorso e viene esclusa con la motivazione che la certificazione richiesta non è stata trasmessa. Impugna quindi l’esclusione e gli atti consequenziali, deducendo l’equipollenza del proprio titolo sulla base di una nota del MIUR che ne aveva riconosciuto l’analogia con la certificazione ECDL. Propone motivi aggiunti avverso i successivi verbali della commissione e gli atti di approvazione della graduatoria finale. La Regione eccepisce l’inammissibilità del ricorso e resiste nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni in rito. L’esclusione dal concorso costituisce provvedimento autonomamente lesivo, che impone l’immediata impugnazione, non essendo ancora individuabile alcun controinteressato prima dell’approvazione della graduatoria definitiva. Quanto alla mancata impugnazione del bando, la censura si fonda sull’asserita validità del titolo posseduto rispetto a quelli previsti, sicché la previsione non assume portata immediatamente escludente.
Nel merito, il Collegio riconosce che la richiesta di uno specifico titolo attestante una competenza informatica risponde a criteri di economia procedimentale e massima trasparenza, sottraendo l’accertamento a valutazioni tecnico-discrezionali. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale conferma il potere dell’amministrazione di individuare i titoli richiesti, sempre sindacabile sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.
Il punto centrale riguarda la nota del MIUR richiamata dalla ricorrente. Il Tribunale ne rileva il tenore circoscritto: l’equiparazione dei corsi EIRSAF alle certificazioni ECDL è espressamente limitata alle graduatorie di reclutamento e aggiornamento del personale docente e ATA. Per la sua settorialità, la certificazione non può essere impiegata in un settore concorsuale del tutto diverso.
Quanto alla sinteticità della motivazione, il Collegio ritiene che essa sia comprensibile, tanto da consentire alla ricorrente di articolare esaustivamente le proprie difese, e che il numero consistente di partecipanti ed esclusi giustifichi espressioni sintetiche.
Il precedente cautelare invocato non è decisivo: si tratta di decisione interinale, non confermata nel merito, e comunque non emerge con nettezza il possesso di una certificazione specificamente riconosciuta come equipollente per il concorso in esame. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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