Annullamento dichiarazione pubblica utilità e caducazione automatica decreto esproprio (Cons. Stato n. 824 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità produce l’invalidità derivata ad effetto caducante, e non meramente viziante, nei confronti del decreto di esproprio che ne costituisce conseguenza necessaria e unica. Il proprietario inciso non è pertanto onerato di impugnare autonomamente il provvedimento ablatorio finale, restando irrilevante che questo sia divenuto inoppugnabile. Il rapporto di presupposizione-consequenzialità si valuta secondo un criterio assiologico, fondato sull’intensità del nesso logico-giuridico, e ricorre anche tra atti di procedimenti formalmente distinti purché appartenenti alla medesima sequenza procedimentale. Il giudice amministrativo, in quanto giurisdizione soggettiva, non può rilevare profili di illegittimità non specificamente allegati dalla parte con il ricorso introduttivo o con i motivi aggiunti.
Il Fatto
Il Comune, con due successive deliberazioni consiliari, ha adottato e poi approvato una variante al P.R.G. recante la localizzazione di un ampliamento ospedaliero e di un parcheggio pubblico, con imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del procedimento semplificato di cui all’art. 19 d.P.R. n. 327/2001. I proprietari delle aree hanno impugnato gli atti davanti al TAR Campania, che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti rilevando l’omessa verifica di assoggettabilità a V.a.s..
L’Azienda ospedaliera ha appellato la sentenza, deducendo tra l’altro l’improcedibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del decreto di esproprio. Il Comune ha resistito e i privati hanno riproposto i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il terzo motivo, proposto in via cautelativa avverso le affermazioni con cui il TAR aveva ritenuto alcune censure “confortate” dalla verificazione pur dopo averle dichiarate assorbite. Tali statuizioni costituiscono un mero obiter dictum, privo di attitudine al giudicato, e il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il primo motivo è infondato. La Sezione ricostruisce la distinzione tra invalidità derivata caducante e viziante muovendo dal criterio dell’intensità del rapporto di presupposizione-consequenzialità, richiamando la giurisprudenza che esige la medesima sequenza procedimentale, il carattere esecutivo dell’atto conseguenziale e l’assenza di nuove valutazioni di interessi. Nel caso della sequenza espropriativa, la dichiarazione di pubblica utilità “giustifica e delimita” gli effetti del decreto di esproprio, che si pone come conseguenza inevitabile della prima. Ne deriva che l’annullamento dell’atto presupposto travolge automaticamente il decreto, senza che sorga un onere di impugnazione autonoma.
Il secondo motivo è invece fondato, ma per ragioni processuali. Il TAR ha posto a base dell’accoglimento circostanze — la modifica delle destinazioni d’uso, delle N.T.A. e degli standard urbanistici — emerse solo dalla relazione di verificazione e mai allegate nei motivi di ricorso. Poiché la giurisdizione amministrativa è soggettiva, il giudice non può introdurre profili di illegittimità estranei alle allegazioni di parte ex art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.; il TAR ha così violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Esaminati i motivi riproposti, la Sezione li respinge: la censura sulla V.a.s. è generica e non contrasta la dichiarazione di esclusione resa dal Comune; la competenza consiliare a dichiarare la pubblica utilità discende dall’art. 19 d.P.R. n. 327/2001; la variante semplificata produce gli effetti urbanistici e ablatori previsti dal combinato disposto degli artt. 10, 12 e 19 d.P.R. n. 327/2001. L’omessa comunicazione di avvio è irrilevante ex art. 21-octies legge n. 241/1990, essendo dimostrata l’impossibilità di un contenuto dispositivo diverso.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna dei privati alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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