Annullato il diniego di contrattualizzazione imposto dal Commissario ad acta al laboratorio (TAR Calabria n. 1820 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Commissario ad acta nega la contrattualizzazione di una struttura sanitaria privata non può fondarsi unicamente sul mancato parere della Commissione per le autorizzazioni: in assenza di verifica da parte dell’organo consultivo, le attività istruttorie vanno svolte direttamente dall’ausiliario del giudice. Il terzo estraneo al giudizio di ottemperanza è legittimato a impugnare in via autonoma il provvedimento commissariale, non essendo a ciò rimedio il reclamo, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. I provvedimenti del Commissario ad acta sono soggettivamente imputati all’amministrazione inottemperante, alla quale soltanto il ricorso va notificato. Il provvedimento commissariale che riproponga argomenti già ritenuti inconsistenti dal giudice dell’ottemperanza è illegittimo.

Il Fatto

Un laboratorio di analisi, associato a una rete di imprese accreditate nella Regione Calabria, contesta la determinazione con cui il Commissario ad acta ha confermato la sua esclusione dalla rete e, di conseguenza, l’impossibilità di accedere ai contratti di convenzionamento per le annualità 2019 e 2020. La vicenda si innesta in una lunga fase di ottemperanza: un precedente giudizio aveva accertato l’inerzia delle amministrazioni nel definire le procedure di stipula, e la sentenza n. 611 del 2023 aveva già ritenuto inconsistente la carenza dei requisiti motivata a carico della struttura.

La società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento e la condanna all’adozione di un atto conclusivo che la includa nella rete. L’Azienda Sanitaria Provinciale eccepisce l’inammissibilità per omessa notifica al Commissario ad acta e sostiene la correttezza della determinazione, negando l’esistenza di un diritto alla contrattualizzazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale affronta l’eccezione di inammissibilità. I provvedimenti del Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo sono soggettivamente imputati all’amministrazione inottemperante. Correttamente, dunque, il ricorso è stato notificato all’Azienda Sanitaria e non all’ausiliario del giudice: l’eccezione è infondata.

Quanto alla posizione del terzo, il Tribunale osserva che l’estraneità al giudizio di ottemperanza aveva determinato l’inammissibilità del reclamo in precedenza proposto. Correlativamente, però, l’ordinamento assicura al terzo un rimedio autonomo avverso i provvedimenti del Commissario ad acta, che è l’odierna impugnativa. Non sussiste rischio di contrasto tra giudicati, stante la definizione in rito di quella fase incidentale.

Nel merito il ricorso è accolto. Il Commissario ad acta ha riproposto le argomentazioni che il Tribunale, con la sentenza n. 611 del 2023, aveva già ritenuto inconsistenti: in particolare, la conclusione di non poter sciogliere favorevolmente la riserva per il mancato parere della Commissione per le autorizzazioni sanitarie. Rileva il Collegio che, in assenza di un parere positivo o negativo, le attività di verifica avrebbero dovuto essere effettuate direttamente dal Commissario ad acta. La decisione di non contrattualizzare non può quindi basarsi unicamente sull’inerzia dell’organo consultivo.

Il Tribunale si sofferma poi sulle conseguenze conformative dell’annullamento. Richiama la propria sentenza n. 1770 del 2024, con cui è stata riconosciuta una sopravvenienza che impedisce l’ottenimento del bene della vita ambito: la contrattualizzazione retroattiva, pur generalmente ammessa, inciderebbe su bilanci consolidati e sulla posizione degli altri operatori ai quali fu allora ripartito il budget, in violazione dell’affidamento. La decisione odierna va dunque coordinata dall’amministrazione con quella che riconosce l’impedimento alla stipula, restando salva la possibilità di far valere la responsabilità dell’Azienda per la mancata ottemperanza.

Il provvedimento impugnato è annullato, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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