Accesso ad anni successivi al primo e onere documentale non esigibile (Cons. Stato n. 5156 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di ateneo che subordina l’ammissione ad anni successivi al primo all’allegazione del programma didattico dettagliato dei corsi frequentati e alla verifica dei crediti formativi universitari è illegittimo nella parte in cui si applica ai laureati del cd. vecchio ordinamento, per i quali tali documenti e crediti non erano previsti né esigibili. L’amministrazione universitaria non può fondare il diniego sulla sola carenza di documentazione che l’istante non è in grado di produrre per ragioni oggettive. Il diniego che ometta ogni valutazione del curriculum didattico e della carriera pregressa del candidato è viziato da difetto di motivazione. L’amministrazione deve svolgere d’ufficio l’istruttoria necessaria, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, e riesaminare l’istanza secondo i criteri di cui agli artt. 5.3 e 7.6 del regolamento.
Il Fatto
Il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia nel 2000 e specializzato in ortognatodonzia, chiedeva all’Università degli Studi di Milano il nulla osta per l’iscrizione a un anno successivo al primo al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. L’istanza si fondava sul bando adottato con decreto rettorale n. 5346 del 10.02.2023.
L’Ateneo richiedeva l’integrazione documentale, in particolare i programmi didattici degli insegnamenti seguiti. Il candidato dimostrava di averli richiesti all’Università di provenienza, che rispondeva di non possederli per gli esami sostenuti prima del 2003. La domanda veniva respinta con provvedimento motivato per relationem (lettere B, C, E). Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso, annullando il diniego e gli artt. 2.3 e 5.2 del regolamento nella parte in cui impongono l’allegazione dei programmi e la valutazione dei crediti anche per i laureati del vecchio ordinamento. L’Università proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la declaratoria di parziale illegittimità del regolamento. Poiché lo stesso ammette le istanze dei laureati in corsi di laurea e laurea magistrale, comprensivi del vecchio ordinamento, non può condizionare l’ammissione alla verifica di crediti formativi che allora non esistevano né all’esibizione di programmi didattici non previsti.
La Corte rileva che l’unica documentazione non prodotta è il programma didattico dettagliato e che la motivazione del diniego si incentra su un unico motivo ostativo, coincidente con tale carenza. Resta incontestata l’affermazione secondo cui fino alla riforma del 1999 non vigeva il sistema dei CFU né l’obbligo di pubblicare i programmi degli insegnamenti.
L’Ateneo non ha svolto alcuna istruttoria sul punto, mentre avrebbe potuto richiedere chiarimenti documentati all’Università di provenienza e al Ministero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, trattandosi di informazioni in possesso di altra amministrazione. Il diniego, privo di valutazione del curriculum e della carriera pregressa, è quindi viziato da difetto di motivazione.
La sentenza valorizza il profilo del candidato, titolare di una specializzazione post laurea nel medesimo ambito cui di norma si accede con la laurea in odontoiatria. Il regolamento stesso, agli artt. 5.3 e 7.6, impone alla Commissione di tener conto del curriculum didattico pregresso e della carriera dello studente. L’annullamento degli articoli regolamentari è circoscritto ai soli casi in cui l’istante provenga da un corso di studi privo di crediti formativi.
La Corte sottolinea infine la sopravvenienza: l’Ateneo, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha effettivamente valutato l’istanza senza i programmi didattici, smentendo nei fatti la tesi dell’impossibilità di valutazione. L’appello è respinto, con condanna alle spese di euro 2.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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