Annullamento interdittiva e illegittimità derivata dell’esclusione dalla gara (TAR Lombardia n. 431 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento interdittivo antimafia, disposto con efficacia ex tunc, travolge in via derivata il provvedimento di esclusione dalla gara adottato sul suo presupposto, determinando la riammissione del concorrente alla procedura. La sentenza di annullamento produce, oltre all’effetto caducatorio, un effetto ripristinatorio che impone l’adeguamento dell’assetto di interessi alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia. La riammissione comporta lo svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, non ancora espletato. Fino alla conclusione di tale verifica il giudice amministrativo non può annullare l’aggiudicazione in favore del controinteressato, operando il limite dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che preclude pronunce sugli effetti delle fasi non ancora esperite.
Il Fatto
La ricorrente si classificava prima in graduatoria nel Lotto 3 di una procedura aperta indetta da una struttura universitaria per il servizio di pulizia degli edifici. Prima dell’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante apprendeva che la Prefettura aveva comunicato all’A.N.A.C. l’iscrizione di un provvedimento di diniego di iscrizione nella white list, avente valore di informazione interdittiva antimafia. Il provvedimento, dapprima sospeso dal TAR e poi confermato in autotutela, era oggetto di appello cautelare.
Con determina del 12 aprile 2024 la società veniva esclusa dalla gara; con successiva determina del 6 maggio 2024 il Lotto 3 era aggiudicato alla seconda classificata. La ricorrente impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione, deducendo l’illegittimità derivata dei provvedimenti dal contestato atto interdittivo, anche in ragione dell’ammissione al controllo giudiziario volontario disposta prima dell’aggiudicazione definitiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile, perché tardivo, il deposito documentale effettuato due giorni prima dell’udienza, in violazione del termine di venti giorni liberi fissato dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, 119, comma 2, e 120 cod. proc. amm.
Nel merito, il motivo è fondato. Nella pendenza del giudizio interviene la sentenza del Consiglio di Stato n. 39 del 7 gennaio 2025, che riforma la pronuncia di primo grado e annulla il provvedimento prefettizio confermativo, con efficacia ex tunc tanto sul provvedimento originario quanto su quello confermativo. Da ciò deriva l’illegittimità in via derivata della determina di esclusione.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la sentenza di annullamento produce un effetto ripristinatorio, consistente nella cancellazione delle modificazioni della realtà giuridica intervenute a causa dell’atto annullato e nel conseguente adeguamento dell’assetto di interessi (Cons. Stato n. 1693 del 2020; n. 4918 del 2023; n. 9666 del 2022). Non osta la circostanza che l’Amministrazione debba rideterminarsi, poiché la nuova determinazione non avrà efficacia retroattiva.
La riammissione impone però che il R.U.P., con il supporto della Commissione, espleti il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, non ancora svolto. Tale necessità impedisce, allo stato, di annullare l’aggiudicazione in favore della controinteressata, in ossequio all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.: esorbita dai limiti del giudice amministrativo la pronuncia che disponga l’annullamento dell’aggiudicazione e l’inefficacia del contratto prima che la discrezionalità tecnica sia consumata (Cons. Stato n. 9214 del 2024; n. 8437 del 2024).
Il ricorso principale è dunque accolto, con annullamento dell’esclusione e riammissione in gara. La reiezione della domanda di annullamento dell’aggiudicazione determina l’improcedibilità del ricorso incidentale. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.