L’impignorabilità ex art. 159 TUEL non inibisce l’ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 3555 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali, il vincolo di impignorabilità delle somme di cui all’art. 159, comma 2, TUEL non si estende al giudizio di ottemperanza intrapreso contro l’ente quale debitore principale. La norma limita la propria sfera applicativa alle sole procedure di esecuzione e di espropriazione forzata civile, per la diversità strutturale e funzionale rispetto all’azione di ottemperanza. Ne consegue che la quantificazione delle somme impignorabili deliberata dall’ente non preclude l’accoglimento del ricorso per ottemperanza al titolo esecutivo formatosi a suo carico. L’obbligo di esecuzione del giudicato riguarda capitale, interessi e oneri accessori, oltre spese e compensi di causa, e va adempiuto nel termine assegnato dal giudice, con eventuale nomina di commissario ad acta in caso di inerzia.
Il Fatto
Il Comune di Noto è stato condannato, con decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, al pagamento in favore di una società della somma di € 54.932,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il titolo è stato notificato all’ente nel gennaio 2025.
In assenza di spontanea integrale esecuzione, la società creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento del dovuto e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. La ricorrente ha segnalato che il Comune aveva quantificato le somme non assoggettabili a esecuzione forzata ai sensi dell’art. 159, comma 2, TUEL, ma aveva poi disposto numerosi ordinativi per titoli diversi e senza rispettare l’ordine cronologico. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la rituale instaurazione della procedura. Accertata la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e la sua notifica, il giudice ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dalla legge n. 326/2003. Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempimento.
Il passaggio centrale riguarda l’eccepita impignorabilità. Il Tribunale ha chiarito che la quantificazione delle somme operate dal Comune non comporta alcuna preclusione rispetto all’azione di ottemperanza. La ragione non risiede soltanto nel fatto che l’ente avrebbe pagato fatture estranee agli ambiti vincolati, ma soprattutto nel principio per cui anche le somme impignorabili restano aggredibili mediante il giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. giust. amm. Sicilia, 11/10/2022, n. 1029, secondo cui l’art. 159 TUEL non comprende nel proprio ambito applicativo il giudizio di ottemperanza intrapreso contro l’ente locale quale debitore principale. La norma fa letteralmente riferimento alle procedure di esecuzione e di espropriazione forzata, nozione che non ricomprende l’azione di ottemperanza, stante la diversità strutturale e funzionale tra i due rimedi.
Affermata la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato quanto a sorte capitale, interessi, oneri accessori, compensi e spese, il Tribunale ha assegnato all’ente il termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, con facoltà di delega, entro il successivo termine di novanta giorni. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Comune alle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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