Il controinteressato va evocato in giudizio per l’annullamento della norma di piano (TAR Marche n. 421 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento della norma tecnica di attuazione del PRG che introduce deroghe al regime generale delle distanze, il titolare del permesso di costruire rilasciato in forza di quella norma è controinteressato e deve essere evocato in giudizio. Egli è portatore di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente, volto al mantenimento in vita della disposizione che legittima il titolo edilizio. L’omessa notificazione del ricorso nei suoi confronti determina l’inammissibilità del gravame per difetto di integrità del contraddittorio. Il collegamento funzionale tra l’impugnazione della norma di piano e la precedente impugnazione del titolo edilizio non è neutralizzato dalla ritualità del ricorso, ma fonda anzi la posizione di controinteresse. Se il ricorrente nega tale collegamento, il ricorso resta comunque inammissibile per carenza di interesse, non emergendo altro pregiudizio derivante dalla norma.

Il Fatto

Una società ottiene un permesso di costruire per la ristrutturazione e sopraelevazione di un edificio, collocato a distanze inferiori da quelle previste dal regolamento edilizio comunale e dal PRG rispetto alla proprietà dei vicini. Il titolo si fonda su delibere consiliari che avevano riadottato un piano particolareggiato del 1980, recante le deroghe di cui alla legge regionale n. 31/1979, poi decaduto per decorso del termine di validità.

I vicini impugnano il permesso di costruire e le delibere presupposte; il ricorso è accolto con annullamento degli atti, sul rilievo della decadenza del piano particolareggiato. Approvato nelle more il nuovo PRG, gli stessi soggetti impugnano l’art. 38 delle NTA nella parte in cui fa salve le deroghe del piano particolareggiato, deducendo il proprio interesse dall’annullamento già ottenuto e dal timore che quella norma legittimi l’intervento edilizio non conforme alle distanze. Il Comune e la Provincia si costituiscono e resistono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide l’eccezione di inammissibilità dedotta dal Comune: il ricorso non è stato notificato alla società titolare del permesso di costruire, controinteressata perché titolare di un interesse uguale e contrario a quello dei ricorrenti al mantenimento in vita dell’art. 38 gravato.

Il percorso argomentativo muove dall’accertato collegamento tra l’odierna iniziativa e il precedente giudizio sul permesso di costruire, nel quale la società era controinteressata a tutti gli effetti. Gli stessi ricorrenti, nella memoria depositata in corso di causa, avevano affermato la concretezza del proprio interesse in ragione delle ricadute della norma sui procedimenti pendenti, e che la difesa comunale aveva invocato quelle disposizioni a sostegno della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

Da qui la conseguenza: non sussiste alcuna giustificazione logica o giuridica per escludere l’evocazione in giudizio della società quale controinteressata. La ritualità del gravame non vale a escludere la posizione di controinteresse, che si radica nel rapporto sostanziale tra norma di piano e titolo edilizio.

Il Collegio esamina anche la difesa svolta in replica, con cui i ricorrenti paiono ritrattare quanto affermato in ricorso e nella precedente memoria, prospettando l’indipendenza dei due giudizi. La tesi si ritorce contro chi la propone: se davvero i giudizi fossero scollegati, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, perché i ricorrenti non spiegano quale altro pregiudizio deriverebbe loro dall’art. 38. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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