Annullamento dell’ordine di non uso della cantina per mancanza di norma violata (TAR Lombardia n. 3039 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per difetto di motivazione e per violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, l’ordinanza con cui il Comune imponga al proprietario di cessare un determinato uso di un locale pertinenziale, quando l’Amministrazione omette di indicare la norma che vieterebbe quell’uso. Il potere di conformazione della proprietà privata deve trovare fondamento in una previsione normativa precisa, non nella generica contestazione di un uso “non corretto” del bene. La compatibilità dell’uso con la destinazione del locale va valutata alla luce della disciplina urbanistica e igienico-sanitaria applicabile, che ammette la permanenza temporanea di persone in locali fuori terra dotati di adeguate superfici finestrate. Il provvedimento che prescrive modalità di custodia degli strumenti prive di base normativa è pertanto annullabile.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un locale cantina di circa 24 mq, posto al piano terra e costituente pertinenza della propria abitazione. A seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, il Responsabile del Settore Pianificazione Urbana del Comune ha adottato un’ordinanza con cui ha intimato di cessare immediatamente l’utilizzo della cantina come spazio ove suonare strumenti musicali e di riporre gli stessi in modo che non possano essere usati in quel locale.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere. Ha sostenuto che il locale, interamente fuori terra e munito di ampie superfici vetrate, consente la permanenza temporanea di persone secondo il Regolamento di igiene e sanità comunale, e che nessuna norma impone le modalità di custodia degli strumenti musicali. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione incentrandola sul rapporto tra potere amministrativo e base normativa dell’ordine impartito. L’Amministrazione ha contestato il “non corretto utilizzo” della cantina, ritenendo che la custodia degli strumenti musicali fosse consentita ma non il loro uso, perché ciò comporta la permanenza di persone nel locale.
Il Tribunale rileva che l’Amministrazione ha omesso di indicare la norma che impedirebbe l’utilizzo contestato. La mancanza di un parametro normativo espressamente richiamato priva l’ordine del necessario fondamento, poiché il potere di limitare l’uso della proprietà privata non può fondarsi su una valutazione discrezionale priva di aggancio alla disciplina applicabile.
Il Collegio valorizza la configurazione concreta del locale, desunta dalle fotografie allegate alla relazione di sopralluogo: si tratta di un ambiente interamente fuori terra, di circa 24 mq, dotato di ampie finestre. Tali caratteristiche lo rendono idoneo alla permanenza “limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni”, secondo la previsione dell’art. 3.4.3 del Regolamento di igiene e sanità del Comune di Peschiera Borromeo. La destinazione a cantina non esclude quindi l’uso temporaneo contestato.
Il Tribunale considera inoltre che il ricorrente ha rappresentato di avere eseguito interventi di insonorizzazione del locale, con abbattimento della rumorosità pari a 45 db. Il dato conferma che il profilo delle emissioni acustiche non costituisce oggetto del contendere e che nulla è contestato sul punto dall’Amministrazione. L’ordinanza si esaurisce nella contestazione dell’uso, senza allegare alcun superamento dei limiti.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è fondato e il provvedimento va annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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