Annullato l’ampliamento del parcheggio su vigneto terrazzato di valore paesaggistico (TAR Toscana n. 695 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di Piano operativo che amplia un parcheggio pubblico a danno di un’area agricola periurbana di pertinenza di centri storici, classificata E6 e costituita da vigneto terrazzato, è illegittima quando contrasta con le salvaguardie del Piano strutturale che qualificano il vigneto come invariante strutturale non modificabile in modo irreversibile. La scelta pianificatoria è inoltre viziata da difetto d’istruttoria se non considera i rischi geologici del versante, già segnalati in sede tecnica, e non valuta le soluzioni alternative praticabili e meno impattanti sul contesto paesaggistico. Il merito amministrativo non copre l’irragionevolezza della soluzione prescelta né il contrasto con la disciplina di salvaguardia. In sede di legittimità il giudice amministrativo annulla in parte qua gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area terrazzata a vigneto nella frazione di Migliano del Comune di Camaiore, impugna il nuovo Piano operativo comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 1° agosto 2022, nella parte in cui destina a parcheggio pubblico un’ulteriore porzione della sua proprietà. Una striscia a valle era già stata espropriata nel 2003 per il parcheggio esistente; la nuova previsione ne raddoppia la superficie.
Il ricorrente aveva presentato osservazioni chiedendo lo stralcio della previsione, prospettando la natura di invariante strutturale del vigneto, i rischi geomorfologici del versante e l’esistenza di aree alternative. L’osservazione è stata accolta solo in parte, con riduzione ma non eliminazione dell’area a parcheggio. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Toscana e invoca l’insindacabilità del merito urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di rito. La legge urbanistica regionale n. 65 del 2014 non prevede più l’approvazione regionale del Piano operativo: la Regione interviene in conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 31 legge citata con un contributo endoprocedimentale di natura consultiva. Il contraddittore necessario resta il Comune che ha approvato lo strumento.
Nel merito il ricorso è fondato. Il ricorrente non contesta la necessità di parcheggi nella frazione né l’espropriazione già avvenuta: contesta il quomodo dell’intervento, realizzato ampliando il parcheggio ed eliminando un’ulteriore porzione di vigneto che integra la struttura agraria e paesaggistica tradizionale.
La soluzione è irragionevole sotto tre profili. Il vigneto appartiene al Patrimonio Territoriale e, in quanto tale, l’art. 8, commi 3 e 5, del P.S. lo tutela quale invariante strutturale, non soggetta a modificazioni irreversibili. Lo stesso art. 55 del P.O. ammette nelle aree E6 solo interventi conservativi o innovazioni minimali funzionali all’attività agricola. Lo sbancamento e la cementificazione necessari all’opera non sono coerenti con tale disciplina di salvaguardia.
Il Collegio rileva poi il difetto d’istruttoria sui rischi geologici. La relazione del geologo incaricato dal Comune nel 2001 sconsigliava opere ulteriori rispetto a un parcheggio di piccole dimensioni, mentre l’ampliamento approvato più che raddoppia la superficie esistente su un versante di frana quiescente.
Infine, non risulta valutata la soluzione alternativa indicata dal ricorrente, ossia l’area sulla sommità del borgo con parcheggio privato esistente, di superficie estesa e vicina alle abitazioni, circostanze non specificamente contestate dal Comune. Il ricorso è accolto con annullamento in parte qua degli atti impugnati e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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