Esclusione dal pre e post scuola per farmaco salvavita illegittima senza base (TAR Toscana n. 694 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di un minore dal servizio comunale di pre e post scuola per la sola necessità di somministrare un farmaco salvavita è illegittima quando tale esclusione non trovi alcun fondamento nel regolamento comunale né nel bando che disciplinano il servizio e i requisiti di ammissione. La circostanza che la somministrazione del farmaco non richieda formazione specifica del personale rende del tutto infondata l’opposizione dei volontari incaricati del servizio, i quali sono già gravati di una posizione di garanzia verso i minori affidati, desumibile dai principi generali e dall’art. 2048 cod. civ. La dichiarazione resa dalla famiglia in ordine alla necessità di somministrazione ha valore meramente organizzativo e non costituisce requisito implicito di ammissione al servizio.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore frequentante la scuola primaria, presentavano domanda di iscrizione del figlio al servizio di sorveglianza pre e dopo scuola del Comune di Ponsacco. La domanda, a differenza dell’anno precedente, conteneva la dichiarazione di una patologia del bambino e della necessità di somministrare un farmaco salvavita, con l’indicazione che tale somministrazione non si era mai resa necessaria. Il Piano terapeutico allegato precisava che il farmaco non richiedeva formazione specifica del personale scolastico.
Il Comune respingeva l’iscrizione rilevando che il servizio non era strutturato per assicurare una corretta somministrazione di farmaci salvavita; l’istanza di autotutela era respinta con successiva nota, che sottolineava come il servizio fosse affidato a un’associazione di volontariato e che i volontari non potessero essere obbligati alla somministrazione. I genitori impugnavano entrambi gli atti davanti al TAR Toscana. Il Comune si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardiva notifica alla cooperativa controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La qualità di controinteressato richiede un elemento formale, ossia l’indicazione nominativa nel provvedimento o l’agevole individuabilità, e un elemento sostanziale, cioè un interesse qualificato alla conservazione dell’atto. Poiché gli atti impugnati non recavano alcuna individuazione della cooperativa incaricata del servizio, manca del tutto l’elemento formale e l’eccezione non può essere accolta.
Nel merito, il ricorso è fondato. La possibilità di escludere dal servizio un minore affetto da una patologia comportante la necessità di trattamenti salvavita non è prevista né dal Regolamento sui servizi scolastici del Comune, né dal bando della procedura. È significativo che la previsione relativa alla dichiarazione sulla somministrazione di farmaci salvavita sia stata inserita nella lex specialis solo successivamente all’approvazione del bando, senza modificare i requisiti di ammissione già stabiliti.
Il Collegio esclude che una simile esclusione possa desumersi dall’art. 26 del regolamento, che riserva all’ente la facoltà di attivare o modificare il servizio in base alle esigenze riscontrate e alle disponibilità organizzative e finanziarie: si tratta di un richiamo generale che giustifica la modifica del servizio per ragioni di interesse pubblico, non l’esclusione di un utente in possesso dei requisiti normalmente riconosciuti agli altri richiedenti.
Neppure l’opposizione dei volontari alla somministrazione giustifica l’esclusione. Essi assumono una posizione di garanzia verso i minori affidati, desumibile dai principi generali dell’ordinamento civile e dall’art. 2048 cod. civ., confermata dalla convenzione che disciplina il servizio. Tra gli obblighi di salvaguardia dell’incolumità dei minori rientra anche quello di somministrare eventualmente un farmaco salvavita, quando non sia richiesta formazione specifica e la somministrazione sia alla portata di chiunque.
Il punto centrale è proprio la necessità di formazione specifica per il farmaco, più volte affermata dal Comune ma smentita dal Piano terapeutico e dal foglietto illustrativo del farmaco. L’opposizione dei volontari era dunque infondata e priva di valore ostativo. La dichiarazione della famiglia assumeva carattere meramente organizzativo, finalizzato alla predisposizione delle misure per la somministrazione, e non costituiva requisito implicito di ammissione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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