Annullamento d’ufficio del permesso in variante per falsa rappresentazione sullo stato dei luoghi (TAR Sicilia n. 2480 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La falsa rappresentazione dei presupposti sostanziali dell’istanza edilizia, accertata dall’amministrazione su base documentale, integra il presupposto per l’annullamento d’ufficio del titolo abilitativo anche oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Il principio di autoresponsabilità dell’amministrazione non impone all’ente di verificare d’ufficio la veridicità di ogni dichiarazione del privato e non sana l’attestazione non veritiera dei requisiti di legge. Il potere di autotutela resta legittimo quando la divergenza tra quanto dichiarato e lo stato originario dei luoghi risulta da risultanze catastali, aerofotogrammetriche e urbanistiche. Le censure meramente formali, che invocano il precedente esito favorevole delle verifiche comunali, non superano la contestazione sostanziale dei presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato un fabbricato diruto con il connesso permesso di costruire n. 9 del 2020, rilasciato per demolizione e fedele ricostruzione. In base alla legge regionale siciliana n. 6/2010 (c.d. Piano Casa) otteneva poi il permesso in variante n. 6 del 24 aprile 2021, che autorizzava l’ampliamento volumetrico del 35%, oltre ad adeguamenti igienico-sanitari. I lavori venivano ultimati e comunicati nell’agosto 2024.
La proprietaria di un fondo vicino presentava reiterati esposti e istanze di autotutela, inizialmente riscontrati con esito negativo. Il nuovo responsabile di settore avviava il procedimento di annullamento e, valutate ininfluenti le osservazioni del ricorrente, adottava il provvedimento di annullamento d’ufficio del titolo in variante. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo la violazione del contraddittorio, il superamento del termine di dodici mesi e l’insussistenza dei presupposti nel merito, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso e affronta anzitutto il profilo partecipativo. Il Comune ha concesso due termini di dieci giorni e un termine finale di tre giorni per le osservazioni, resisi necessari per l’acquisizione progressiva della documentazione richiesta dallo stesso ricorrente. Tali tempistiche sono ritenute congrue, anche in considerazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 e delle diffide della controinteressata. Il Collegio richiama T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 588 del 2021 e T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, n. 499 del 2011 per affermare che il diritto di presentare memorie impone la concessione di un termine congruo, qui sostanzialmente rispettato.
Nel merito, il Tribunale esamina congiuntamente gli altri motivi e ritiene non configurabile la dedotta decadenza. Le argomentazioni del ricorrente, fondate sul principio di autoresponsabilità dell’amministrazione, sono astrattamente condivisibili ma si scontrano con le risultanze documentali acquisite al procedimento e poste a base dell’atto impugnato.
Il punto centrale è l’insussistenza dei presupposti per l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, cioè la preesistenza di fabbricati con destinazione residenziale nelle particelle oggetto del progetto. Il Collegio ritiene legittimamente valorizzata l’incongruenza del volume complessivo indicato negli atti progettuali, per la mancata corrispondenza tra il rappresentato e lo stato originario, verificata su risultanze catastali, tavole del Piano di fabbricazione e aerofotogrammetria, in particolare per l’assenza di tracce del rudere nella particella ex 550.
Il ricorrente non ha contestato nel merito l’effettiva preesistenza degli immobili, limitandosi a dedurre la contraddittorietà dell’atto rispetto alle precedenti posizioni dell’ente. Le emergenze documentali, attestanti il difetto dei requisiti sostanziali, restano pertanto sostanzialmente incontestate. Le censure di natura formale, che invocano la prevalenza delle verifiche positive pregresse, sono dichiarate prive di fondamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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