Annullato il PTPR, il piano della riserva va rivalutato (Cons. Stato n. 6360 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento del piano territoriale paesistico regionale da parte della Corte costituzionale travolge in via derivata il piano della riserva naturale che ne abbia assunto la compatibilità quale presupposto istruttorio della propria approvazione. Ove tale compatibilità sia espressamente richiamata nelle premesse e nelle norme di attuazione del piano, l’annullamento del piano paesistico determina il venir meno di un elemento necessario della valutazione istruttoria. Ne consegue l’illegittimità del piano della riserva e la necessità di una nuova valutazione istruttoria di compatibilità con il piano paesistico successivamente approvato. Il futuro adeguamento del piano al nuovo strumento non sana il difetto, perché presuppone una valida approvazione all’esito di un’istruttoria completa.
Il Fatto
La Regione Lazio impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto i ricorsi riuniti proposti da una società agricola e da alcuni privati, proprietari di un’area di circa 250 ettari lungo la via Salaria, quasi interamente ricompresa nella riserva naturale della Marcigliana. I ricorrenti chiedevano l’annullamento della deliberazione consiliare che aveva approvato il nuovo piano della riserva.
Il TAR aveva ritenuto che l’annullamento del PTPR del 2019, disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240 del 22 ottobre 2020 per violazione del principio di leale collaborazione, avesse travolto anche gli atti attuativi e conseguenziali, tra cui il piano della riserva, e che questo non avesse ricevuto copertura dal successivo PTPR del 2021. La Regione propone appello con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame nel merito, potendo prescindere dall’eccezione di inammissibilità della documentazione nuova. Il punto dirimente è il rapporto tra il PTPR del 2019 annullato e il piano della Marcigliana.
La Corte valorizza due elementi testuali. Nelle premesse del piano si afferma che in fase istruttoria è stata assicurata la compatibilità del piano con il PTPR; l’art. 12 del piano stabilisce che le previsioni si attuano nel rispetto della pianificazione paesaggistica vigente. Da qui la conclusione che, a prescindere dall’asserita diversità di ambito di disciplina dei due strumenti, vi fu un’esplicita valutazione amministrativa di compatibilità.
L’annullamento del PTPR ha quindi inciso in via derivata sulla validità del piano della riserva, essendo venuto meno un elemento necessario della valutazione istruttoria prodromica all’approvazione. Poiché dopo il PTPR del 2019 è stato approvato il PTPR del 2021, successivo al piano e della cui piena compatibilità non è stata data prova, si rende necessaria una nuova istruttoria.
Il Collegio distingue nettamente la valutazione istruttoria, che precede logicamente e giuridicamente l’approvazione, dalla questione del futuro adeguamento del piano al nuovo PTPR: quest’ultima presuppone una valida approvazione. Il richiamo dell’appellante all’adeguamento è pertanto inconferente.
Quanto al terzo motivo, il TAR non ha censurato la mancanza di VAS: si è limitato a richiamare, a conferma del proprio ragionamento, la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 11806 del 2021, che aveva annullato il piano di assetto della riserva Decima-Malafede. La censura di ultrapetizione è dunque frutto di un’errata lettura della decisione. L’appello è respinto e le spese sono compensate per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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