Annullamento d’ufficio delle RVC illegittimo se fondato su documenti non previsti (Cons. Stato n. 1193 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il GSE non può disporre l’annullamento d’ufficio delle richieste di verifica e certificazione fondandolo esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione dell’istanza. Un siffatto agire contrasta con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il potere di verifica va esercitato secondo i principi di proporzionalità, equità e contraddittorio, e non può tramutarsi in un controllo massivo e generalizzato sull’intera attività dell’operatore. La decadenza dagli incentivi presuppone la provata falsità delle dichiarazioni rese, non la mancata produzione di documenti la cui redazione e conservazione non era imposta da norme. La domanda risarcitoria esige l’allegazione specifica dell’evento dannoso e dei fatti costitutivi.

Il Fatto

La società presentava nel 2016 al GSE sette richieste di verifica e certificazione per interventi di installazione di collettori solari (scheda tecnica 8T), accolte dal Gestore. Con nota del marzo 2018 il GSE avviava il procedimento di annullamento d’ufficio, chiedendo documentazione ulteriore (autodichiarazioni dei clienti, documenti di identità, fatture, prova di attivazione). Dopo una proroga, la società produceva parte dei documenti; il GSE disponeva comunque l’annullamento delle RVC e la restituzione degli incentivi.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. La società appellava con sette motivi, riproponendo anche la domanda risarcitoria. Il GSE eccepiva l’inammissibilità di alcuni motivi per violazione del divieto dei nova in appello e la genericità della pretesa risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i più recenti arresti della sezione sull’illegittimità del diniego di incentivazione fondato sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto all’epoca della richiesta (Cons. Stato, sez. II, n. 363/2026 e n. 3981/2025). Non è in discussione il potere istruttorio del GSE, ma il suo esercizio deve rispettare i principi di collaborazione e buona fede e il legittimo affidamento.

La questione centrale è il regime temporale applicabile. Alle RVC del 2016 si applica il d.m. 28 dicembre 2012, che assume a presupposto dell’annullamento le modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto incidenti sulla quantificazione degli incentivi. Il d.m. 11 gennaio 2017, inapplicabile ratione temporis, ha invece attribuito rilievo a profili formali e alla semplice “incongruenza”. Il Collegio richiama la sentenza n. 4155/2023 e la n. 4288/2021 della Sezione IV.

Muovendo dalla delibera EEN 9/11 dell’Autorità, la sezione ribadisce che i controlli vanno svolti a campione, sulla singola richiesta, nei limiti della documentazione che l’interessata è tenuta a conservare. L’art. 14, comma 2, delibera EEN 9/11 non legittima la richiesta di documenti non previsti dalle norme. Il Gestore agisce fuori dallo schema normativo quando impone una serie numericamente anomala di adempimenti.

Nel caso concreto risultano fondati i motivi con cui la società ha lamentato l’illegittimità della richiesta di documentazione non prescritta. L’eccezione di inammissibilità del GSE è infondata: la censura era stata articolata in primo grado e il TAR non l’aveva esaminata, essendosi affidato al richiamo al potere di verifica “immanente”. L’appello è quindi ammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., non richiedendosi la pedissequa trascrizione dei motivi.

La domanda risarcitoria è invece respinta per assoluta genericità: il ricorso introduttivo non conteneva deduzioni specifiche sui fatti costitutivi e sull’evento dannoso. Il principio dispositivo dell’art. 2697 c.c. opera con pienezza senza il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. L’appello è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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