Accesso agli atti di vigilanza ambientale funzionale alla difesa nella sanzione amministrativa (TAR Marche n. 304 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di una contestazione di illecito amministrativo ha diritto all’ostensione degli atti di accertamento e della documentazione video-fotografica posti a fondamento della contestazione stessa. Il diritto di difesa ex art. 18 della legge n. 689/1981 presuppone la conoscenza degli atti su cui l’addebito si regge e prevale sul segreto d’ufficio invocato in modo generico. Il limite dell’art. 1048, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 90/2010 costituisce attuazione dell’art. 24 della legge n. 241/1990 e resta soggetto alla regola del comma 7, che garantisce l’accesso a chi deve curare o difendere i propri interessi giuridici. Il segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen. non copre gli atti compiuti dall’amministrazione nell’esercizio delle ordinarie funzioni di vigilanza, fuori da una delega dell’autorità giudiziaria.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una fonderia in forza di autorizzazione integrata ambientale. Tra la fine di ottobre e i primi di novembre 2023 i Carabinieri Forestali compiono accertamenti esterni allo stabilimento e contestano sette violazioni di prescrizioni dell’A.I.A. in materia di emissioni in atmosfera. I verbali vengono notificati al delegato Ambiente e Sicurezza e al legale rappresentante della società.
I destinatari chiedono al Nucleo di Camerino e al Gruppo di Macerata di visionare ed estrarre copia dei verbali delle operazioni, della documentazione fotografica e delle segnalazioni dei residenti, per predisporre gli scritti difensivi. Il Nucleo rigetta l’istanza richiamando il segreto d’ufficio per esigenze e requisiti operativi; il Gruppo lascia decorrere il termine, con diniego tacito. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie integralmente le tesi dei ricorrenti. La contestazione degli illeciti amministrativi è già avvenuta, sicché operano le pertinenti norme della legge n. 241/1990 e l’art. 18, comma 1, della legge n. 689/1981. La facoltà di depositare scritti difensivi entro trenta giorni presuppone necessariamente la conoscenza degli atti che sorreggono l’addebito.
Il Tribunale sottolinea che, a oltre quarant’anni dall’entrata in vigore della legge sulla depenalizzazione, è anomalo che un’amministrazione neghi l’accesso ad atti destinati proprio a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Senza quella documentazione gli scritti difensivi si ridurrebbero a una mera negazione degli addebiti, priva di possibilità di successo.
Sul versante del segreto istruttorio, il Collegio rileva che gli atti di accertamento sono stati trasmessi all’autorità competente per l’A.I.A., la quale ha già adottato un provvedimento di diffida. Ciò smentisce l’esistenza di un segreto esteso agli atti compiuti dai Carabinieri nell’esercizio delle ordinarie funzioni amministrative, non essendo configurabile alcuna delega dell’autorità giudiziaria.
Né risultano allegate ragioni di tutela degli interessi primari richiamati dall’art. 1048 del d.P.R. n. 90/2010. Il richiamo alla norma è generico e non indica quali esigenze operative sarebbero compromesse dalla consegna dei documenti. Il diniego finirebbe per impedire ai ricorrenti di contestare gli accertamenti.
Il Tribunale richiama l’analogia con la materia edilizia: la pendenza di indagini penali non esclude il diritto del destinatario di un’ordinanza di demolizione di accedere agli atti di vigilanza compiuti dal Comune ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è quindi accolto, con ordine ai Comandi di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni. Spese liquidate in favore dei ricorrenti nei confronti del Ministero della Difesa e compensate verso il Ministero dell’Ambiente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.