Portale telematico obbligatorio per istanze art. 49 Codice comunicazioni elettroniche (TAR Emilia-Romagna n. 221 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni l’amministrazione può imporre l’uso del portale telematico dedicato per la presentazione delle istanze di autorizzazione ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, senza che ciò integri un aggravio procedimentale, ove il portale risponda a finalità di semplificazione ed efficientamento. La PEC non costituisce strumento sempre e comunque alternativo al canale telematico individuato dall’ente. Gli atti che determinano un arresto procedimentale sono immediatamente impugnabili, ma il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla legittimità di prescrizioni regolamentari relative a poteri non ancora esercitati, in difetto di lesione attuale della posizione giuridica soggettiva.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un lotto del Piano Italia 1 Giga finanziato con fondi PNRR, ha presentato alla Provincia quattro istanze di autorizzazione ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per scavi e opere civili su strade provinciali, inviate tramite PEC. L’ente ha comunicato che le istanze non sarebbero state istruite perché non presentate attraverso il portale telematico dedicato.

La società ha impugnato tali note, ritenendole immediatamente lesive perché l’uso del portale imporrebbe una modulistica con prescrizioni incompatibili con la disciplina di settore, unitamente al presupposto Regolamento provinciale. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, deducendo violazione della disciplina speciale e eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la natura degli atti gravati. La Provincia eccepisce la carenza di interesse, sostenendo che le note non hanno carattere provvedimentale perché l’ente non ha respinto le istanze né le ha subordinate a prescrizioni. Il Collegio condivide la qualificazione, ma ne trae conclusioni diverse.

La regola della non autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali ammette deroga quando l’atto determina un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione al bene della vita, o rinvia a evento futuro e incerto il soddisfacimento dell’interesse pretensivo. Poiché le note impediscono l’esame delle istanze fino alla loro presentazione tramite il canale indicato, ne è riconosciuto il carattere immediatamente lesivo e il ricorso è dichiarato ammissibile.

Nel merito, il Tribunale esamina se il portale costituisca aggravio irragionevole e se la PEC sia alternativa. Rileva che le infrastrutture di telecomunicazione perseguono interesse generale e che anche il portale risponde a logica di semplificazione: l’obiettivo sarebbe frustrato se il personale fosse distolto per rintracciare istanze diversamente veicolate. La stessa ricorrente ha presentato altre istanze tramite il portale, il che esclude difficoltà tecniche.

Quanto alla norma invocata dalla ricorrente, l’art. 18, comma 3, d.l. n. 13/2023, il Collegio osserva che essa abilita alla PEC per le richieste a valle dell’autorizzazione ex art. 49, non per l’autorizzazione stessa. La modulistica, inoltre, consente di caricare allegati e di formulare riserve, preservando l’impugnazione di eventuali prescrizioni lesive.

Il Tribunale esclude infine di poter sindacare le prescrizioni regolamentari su spese, deposito cauzionale e modalità di scavo: si tratta di poteri non ancora esercitati e l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. preclude ogni pronuncia. La giurisdizione amministrativa è soggettiva, non oggettiva. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e compensazione verso le amministrazioni statali aderenti alle sue tesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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