Annullamento SCIA illegittimo se basa su difformità inesistenti rispetto ai titoli validi (TAR Lazio n. 48 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può annullare in autotutela una SCIA in variante e completamento fondando il provvedimento su una non conformità delle opere ai titoli edilizi che non risulta sussistente. Quando i precedenti titoli abilitativi restano validi ed efficaci, non essendo stati rimossi da alcun provvedimento di secondo grado, il presupposto del diniego si rivela erroneo. L’atto di autotutela che ricostruisca i fatti in modo parziale e contraddittorio, omettendo di considerare il mancato completamento dei lavori e l’avvenuto rilascio dei titoli, è illegittimo per eccesso di potere. Il sequestro penale dei beni non giustifica, di per sé, l’annullamento della SCIA, soprattutto quando l’Autorità giudiziaria abbia assentito l’esecuzione dei lavori proprio in forza di quel titolo. Resta ferma la facoltà del Comune di intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, ma solo al ricorrere dei presupposti di legge e dopo il completamento delle opere.
Il Fatto
La società ricorrente aveva eseguito un intervento di ristrutturazione di una palazzina a Terracina. A seguito di un esposto e dell’accesso della Guardia di Finanza e dell’ufficio abusi, venivano sequestrati alcuni appartamenti, tra cui due unità del piano secondo. Per queste ultime la società presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sulla quale si formava un silenzio diniego, poi impugnato con ricorso.
Nelle more del giudizio il Comune emanava un diniego espresso, a sua volta gravato con motivi aggiunti. Successivamente la società presentava una nuova SCIA di variante e completamento, che il Comune annullava in autotutela: da qui il secondo ricorso, riunito al primo per connessione. La ricorrente rinunciava poi all’interesse sul primo gravame, avendo richiesto nuovi titoli edilizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso sull’accertamento di conformità, essendo sopravvenuta la carenza di interesse per la richiesta di nuovi titoli edilizi. Passa quindi all’esame del secondo ricorso, relativo all’annullamento in autotutela della SCIA, accogliendolo e assorbendo gli altri motivi nel terzo, incentrato sull’eccesso di potere per contraddittorietà.
Il ragionamento del Tribunale muove dal presupposto su cui si fonda l’atto impugnato: una presunta non conformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi. Tale affermazione non è condivisibile. Il Comune non considera la circostanza, rimasta incontestata e confermata dalla documentazione fotografica, del mancato completamento dei lavori, sia della serra bioclimatica sia degli appartamenti per i quali era stato assentito l’adeguamento in altezza. L’incremento in altezza e la realizzazione della serra erano stati assentiti con precedenti SCIA, rimaste valide ed efficaci.
Non sussiste, dunque, alcuna difformità dai titoli idonea a giustificare il diniego automatico delle variazioni progettuali richieste con la SCIA annullata. A fronte della perdurante validità dei titoli precedenti, non intaccata da provvedimenti demolitori di secondo grado, il presupposto dell’annullamento si rivela erroneo e non idoneo a sostenere la legittimità del provvedimento.
Il Tribunale affronta anche il richiamo al sequestro penale contenuto nell’atto. Il GIP aveva assentito l’esecuzione dei lavori sulla base della SCIA, rinviando al loro completamento la valutazione sul dissequestro. Il Comune, pertanto, non può motivare l’annullamento della SCIA in ragione del sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, incorrendo in una inversione logica. Il provvedimento si basa su una ricostruzione parziale dei fatti che ne inficia le rationes decidendi.
Resta ferma la facoltà del Comune di intervenire in autotutela sui diversi titoli, nonché di verificare la conformità delle opere, ma solo al ricorrere delle condizioni di legge e successivamente al completamento delle stesse. Le spese sono compensate per la complessità dell’accertamento in fatto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.