Annullamento SCIA oltre termine e ordine di demolizione generico (TAR Lazio n. 1107 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio sulla SCIA, l’amministrazione può annullare d’ufficio il titolo edilizio solo alle condizioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, nel termine di dodici mesi e con motivazione che dia conto dell’interesse pubblico attuale e concreto. Le ragioni del falso rappresentativo non possono essere introdotte per la prima volta in giudizio, integrando postuma una motivazione assente nell’atto. L’ordine di demolizione è legittimo solo se individua e descrive puntualmente le opere abusive, il titolo legittimante assunto a raffronto e la consistenza delle difformità: tale descrizione presiede alla tipicità dell’azione sanzionatoria ed è presupposto indefettibile dell’effetto acquisitivo ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune per asseriti abusi edilizi realizzati su un fabbricato di sua proprietà, nonché, in via sostanziale, il provvedimento di annullamento in autotutela di due SCIA, la seconda in variante. Entrambi gli atti scaturivano da sopralluoghi dell’ufficio tecnico, che avevano rilevato aumenti di superficie e di volume rispetto a una licenza edilizia e a un’autorizzazione risalenti agli anni Sessanta, oltre a violazioni della normativa sismica.

La ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative, l’esercizio tardivo dell’autotutela e l’assenza di motivazione sull’interesse pubblico, l’omessa istruttoria, la genericità del provvedimento e la violazione del principio di tassatività degli illeciti edilizi. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità: la specificità del motivo non dipende da formule sacramentali, ma dall’idoneità della critica a rendere comprensibile la censura mossa all’azione amministrativa, sotto il profilo normativo e sotto quello della ragionevolezza e del corretto iter procedimentale (TAR Abruzzo n. 64 del 2024; TAR Milano n. 209 del 2023).

Nel merito, il TAR esamina per primo il motivo relativo all’annullamento d’ufficio delle SCIA, che si pone a monte dell’ordine di demolizione. In via preliminare, ritiene che l’atto sia stato ritualmente impugnato: l’individuazione degli atti gravati si ricava dal tenore complessivo del ricorso e non dalla sola epigrafe, secondo l’orientamento richiamato (Ad. Pl. del 13 ottobre 1998; Cons. Stato n. 1242 del 2016).

Il motivo è fondato. Il Comune non ha esercitato il potere inibitorio nei termini dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990 e ha consentito l’esecuzione e il sostanziale completamento dei lavori. L’avvio del procedimento e il provvedimento di annullamento intervenivano rispettivamente a trentotto e a trenta mesi di distanza dalle SCIA. Consumato il potere inibitorio, l’amministrazione poteva agire solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, che nel testo vigente fissa il termine ragionevole in dodici mesi, con l’unica deroga del comma 2-bis per i provvedimenti conseguiti su false rappresentazioni accertate con sentenza passata in giudicato.

Il Comune ha annullato i titoli senza indicare la norma giustificativa del potere e senza motivare sulle ragioni di interesse pubblico prevalenti sull’affidamento del privato. Il riferimento alla falsa rappresentazione è comparso solo nella memoria difensiva e costituisce integrazione postuma della motivazione (TAR Lazio n. 15263/2025).

Quanto all’ordinanza di demolizione, i motivi terzo, quarto e quinto sono parimenti fondati. L’atto è generico: non indica in cosa consistano gli abusi e la relazione richiamata si limita a evocare aumenti di superficie e di volume senza indicare le opere assentite e la loro consistenza. Lo stesso Comune ammette che la documentazione storica presenta lacune e che lo stato legittimo non è ricostruibile. Non convince l’argomento secondo cui il destinatario conosce le opere realizzate: l’obbligo di puntuale descrizione presiede alla legalità e alla tipicità dell’azione sanzionatoria e condiziona l’effetto acquisitivo ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 (TAR Lombardia n. 2700 del 2024; Cons. Stato n. 2514 del 2021; Cons. Stato n. 1956 del 2023). Il ricorso è accolto, con assorbimento delle censure residue e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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