Revoca accoglienza e rimborso proporzionato al miglioramento reddituale (TAR Emilia-Romagna n. 558 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, la revoca delle misure per accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti di cui all’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 e il conseguente obbligo di rimborso di cui al comma 6 presuppongono che i mezzi siano stabili e riferiti ad un arco temporale minimo di un anno, parametrato all’importo annuo dell’assegno sociale. Il recupero delle somme indebitamente percepite, anche a titolo di vitto e pocket money, non è automatico: va disapplicata la norma interna nella parte in cui non subordina il rimborso, parziale o integrale, alle condizioni dell’art. 26 della Direttiva 2013/33/UE e al rispetto del principio di proporzionalità, con riguardo al miglioramento delle condizioni finanziarie e al tenore di vita dignitoso del destinatario. L’ingiunzione è atto vincolato consequenziale alla revoca, ma il suo ammontare deve essere proporzionato al caso concreto.
Il Fatto
Il ricorrente, beneficiario delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, ha percepito il contributo per il vitto e il pocket money presso un centro di accoglienza straordinaria.
A esito dei controlli, la Prefettura ha accertato che lo straniero era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con retribuzione dapprima pari a 736 euro mensili e poi a 1.466 euro, per un reddito annuo di 15.929,76 euro, superiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Ha quindi revocato le misure e ingiunto il versamento di 1.890 euro a titolo di rimborso. Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione, deducendo il contrasto della normativa interna con la Direttiva 2013/33/UE e la mancata indicazione dei criteri di calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina richiamando la Cons. Stato, sez. III, n. 2386 del 2023, e distingue due species di revoca: quella ordinaria per venir meno dei presupposti di legge, disciplinata dall’art. 17 della Direttiva 2013/33/UE, e quella sanzionatoria per occultamento delle risorse finanziarie, di cui all’art. 20, par. 3.
I mezzi sufficienti che giustificano la revoca devono rivestire carattere stabile e duraturo, riferirsi ad almeno un anno e alle attuali condizioni dello straniero, coerentemente con il “ragionevole lasso di tempo” dell’art. 17, par. 4. La revoca, anche in forma sanzionatoria, resta soggetta alle garanzie dell’art. 20, par. 5, richiamate dalla Corte di Giustizia UE, sez. X, C-422/21, e dalla Grande Sezione, C-233/18.
Sul rimborso, il Collegio rileva che l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 rinvia alle somme “indebitamente” usufruite, contemplando così anche l’ipotesi sanzionatoria. Tuttavia il recupero non può prescindere dalle condizioni dell’art. 26 della Direttiva, che ammette il rimborso parziale o integrale solo in presenza di un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie o di informazioni false fornite dal richiedente.
Alla luce del principio di primazia del diritto UE, il giudice nazionale deve disapplicare l’art. 23, lett. d), nella parte in cui non subordina il rimborso alle condizioni dell’art. 26 e alla proporzionalità. Nel caso concreto la Prefettura ha accertato tanto la revoca ordinaria quanto quella sanzionatoria, avendo lo straniero falsamente autodichiarato lo stato di indigenza pur lavorando ininterrottamente.
Il rimborso è stato limitato alle sole somme direttamente percepite — vitto e pocket money, pari a 7,50 euro pro die — escluse le ulteriori voci, secondo i criteri della Cons. Stato n. 2386 del 2023, ribaditi dalla TAR Emilia-Romagna n. 264 del 2023, così assicurando un tenore di vita dignitoso. Le censure sul calcolo sono pertanto infondate e il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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