Annullamento d’ufficio della SCIA oltre il termine e assenza di falsa prospettazione (Cons. Stato n. 8419 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio formatosi su SCIA è soggetto al termine ragionevole ex art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, che decorre dal rilascio del titolo e non da elementi interni al procedimento, ivi compresa l’eventuale illegittimità dei presupposti. Il superamento del termine è ammesso, oltre che nei casi di falsa attestazione accertata in sede penale, quando l’erroneità dei presupposti sia imputabile esclusivamente al dolo del privato, non essendo configurabile un affidamento legittimo in presenza di non veritiera prospettazione dei fatti. La mera carenza documentale, che richieda approfondimento istruttorio e integrazione degli allegati, integra al più un’erroneità e non una falsità, con conseguente consolidamento del titolo edilizio per decorso del tempo.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile in Roma ha presentato nel febbraio 2019 una SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001 e della L.R. Lazio n. 13/2009, per il recupero del sottotetto con cambio di destinazione d’uso a residenza, corredata da parere igienico-sanitario favorevole; una successiva SCIA in variante del maggio 2019 ha introdotto modifiche interne e variazioni ai lucernari. I lavori sono stati completati nel luglio 2019.

Nel marzo 2021 il Municipio ha avviato l’annullamento in autotutela, contestando difformità di superfici e altezze e la presenza di opere con valenza esterna rispetto al parere della Sovrintendenza Capitolina del 2014. Con nota del 5 maggio 2021 Roma Capitale ha dichiarato la nullità delle SCIA e con successivo provvedimento ha ingiunto la demolizione. Il TAR Lazio, sez. II-bis, con sentenza n. 7299/2022 ha respinto le censure sulla tardività dell’autotutela e sull’obbligo di parere, accogliendo invece i profili tecnico-costruttivi e i motivi aggiunti sull’ordine di demolizione. L’interessato ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il gravame sotto il profilo assorbente della violazione del termine perentorio per l’annullamento in autotutela. È pacifico che l’annullamento, datato 5 maggio 2021, sia intervenuto ben oltre la scadenza del termine rispetto al titolo edilizio del 24 maggio 2019.

La Corte richiama l’art. 21-nonies l. n. 241/1990: il comma 1 fissa il termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento di autorizzazione; il comma 2-bis consente l’annullamento oltre il termine per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

Secondo l’ius receptum, i presupposti dell’autotutela sono l’illegittimità originaria del provvedimento e l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, con valutazione dell’affidamento del destinatario. Il termine decorre dal rilascio del titolo, senza che assumano rilievo elementi interni al procedimento o l’eventuale illegittimità dello stesso.

La Corte individua le ipotesi di superamento del termine: la falsa attestazione frutto di condotta di falsificazione penalmente rilevante, con accertamento definitivo in sede penale, e l’erroneità dei presupposti imputabile esclusivamente al dolo del privato, valutabile secondo il canone di ragionevolezza. In tali casi, per la giurisprudenza prevalente richiamata, non è configurabile un affidamento legittimo.

Nel caso concreto non emerge una non veritiera prospettazione. La necessità dell’approfondimento istruttorio e i relativi esiti confermano che si verte in tema di eventuale erroneità, non di falsità. La produzione del parere già nota conferma la mera carenza documentale, che dà luogo a un caso di necessaria integrazione documentale, insufficiente a sostenere un atto di ritiro. L’appello è quindi accolto e, in parziale riforma della sentenza, è accolto il ricorso di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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