Obbligo di concludere la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali (TAR Sicilia n. 2460 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, ai sensi dell’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. L’inerzia dell’amministrazione oltre tale termine integra silenzio inadempimento e legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile o infondata, non potendo essa sottrarsi al dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Accertato il silenzio, il giudice amministrativo ordina la conclusione dell’attività entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, restando impregiudicato il merito delle scelte discrezionali.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato, il 27 giugno 2024, istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA rilasciato con D.R.S. n. 173 del 21 marzo 2023, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in provincia di Ragusa. Dopo la trasmissione del parere della Commissione Tecnica Specialistica e il deposito delle integrazioni documentali in data 6 dicembre 2024, il Dipartimento dell’Ambiente ha comunicato alla CTS l’avvenuta trasmissione della documentazione solo il 10 gennaio 2025, omettendo poi ogni ulteriore determinazione.
Con ricorso notificato il 15 gennaio 2025 la società ha quindi agito per la declaratoria del silenzio inadempimento, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina anticipata di un commissario ad acta. Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di stile, senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la nozione di silenzio rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: esso non coincide con qualsiasi comportamento inerte dell’amministrazione, ma con la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato su istanza del privato. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, sez. II, n. 738 del 2023 e del Cons. Stato, sez. VI, n. 7703 del 2022, il TAR ribadisce che il silenzio si configura a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento.
Il presupposto è però un preciso obbligo di provvedere, che non deriva soltanto da norme espressive ma anche dai principi generali e, in particolare, dall’art. 2 legge n. 241/1990, ogni volta che ragioni di giustizia ed equità o la legittima aspettativa del privato impongano una determinazione. Il Collegio sottolinea, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 4666 del 2023, che l’amministrazione deve concludere il procedimento anche quando ritenga la domanda inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo restare inerte.
Passando al merito, il TAR applica l’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che fissa in trenta giorni dal ricevimento della documentazione il termine per la conclusione dell’attività di verifica. La ricostruzione temporale della ricorrente è ritenuta corretta: istanza il 27 giugno 2024, integrazioni il 6 dicembre 2024 e scadenza del procedimento il 5 gennaio 2025. Il termine risulta quindi ampiamente superato, senza che sia intervenuto alcun provvedimento.
Accertato il silenzio, il Collegio ordina al Dipartimento Ambiente di concludere la verifica entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, o un funzionario delegato, con ulteriore termine di trenta giorni. Il giudice precisa che resta impregiudicato il merito delle scelte discrezionali e si riserva di liquidare il compenso del commissario, con segnalazione del danno all’erario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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