Omessa indicazione costi sicurezza e soccorso istruttorio nel form di gara (Cons. Stato n. 8418 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di affidamento di un contratto pubblico, la mancata indicazione dei costi della sicurezza non comporta l’esclusione automatica dell’offerta quando la modulistica predisposta dalla stazione appaltante non consenta un inserimento chiaro ed univoco del dato richiesto. La presenza di un unico campo, genericamente denominato commento del fornitore, privo di riferimento ai costi della sicurezza, integra una disposizione ambigua e fuorviante, idonea a ingenerare affidamento sull’estraneità di quello spazio all’indicazione dell’importo. In tale ipotesi la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio, ovvero consentire la rettifica in sede di giustificativi nel giudizio di anomalia, non essendo imputabile al concorrente l’impossibilità materiale di adempiere secondo le modalità previste dalla legge di gara.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta da Anas s.p.a. per l’affidamento del servizio di mantenimento delle condizioni di igiene e decoro delle piazzole di sosta e delle aree di parcheggio dell’autostrada del Mediterraneo, articolata in tre lotti. Veniva esclusa da tutti i lotti per non avere indicato, nell’offerta economica, i costi di sicurezza richiesti dal paragrafo 17 del disciplinare.
Impugnava i provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo l’inidoneità dei moduli telematici, il carattere meramente formale dell’omissione e il dovere di soccorso istruttorio. Il giudice amministrativo, con tre sentenze in forma semplificata, respingeva i ricorsi, ritenendo che non ricorresse la materiale impossibilità di separata evidenziazione dei costi. Proponeva quindi appello la società, con tre gravami di contenuto sovrapponibile, riuniti e decisi con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il terzo e il quarto motivo, potenzialmente assorbenti. Dagli atti emerge una dissimmetria strutturale del form telematico: per l’importo offerto e per i costi della manodopera erano presenti cinque campi editabili, mentre per i costi della sicurezza vi era un solo spazio, denominato commento del fornitore.
La Corte rileva che l’ambiguità della formulazione non consentiva di ritenere, a priori, quello spazio la sede corretta per indicare l’importo richiesto. Il TAR era pervenuto a conclusione opposta non già in forza delle caratteristiche oggettive del modulo, ma per esclusione, cioè per assenza di alternative, pur avendo riconosciuto le criticità della formula descrittiva.
Richiamando il costante insegnamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, n. 1191 del 2022), il Collegio ribadisce che l’esclusione automatica per mancata indicazione dei costi della sicurezza è esclusa quando i modelli della stazione appaltante rendono materialmente impossibile l’inserimento, oppure contengano clausole fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare confusione nel concorrente. In simili ipotesi, a tutela del legittimo affidamento, deve essere consentita una rettifica postuma del dato.
Il campo unico disponibile, osserva la Corte, non era pertinente e poteva indurre l’operatore a ritenerlo destinato a mere note esplicative. È inconferente l’argomento secondo cui altri concorrenti avevano utilizzato quello spazio: ciò che rileva non è l’uso alternativo altrui, ma il fatto che la modulistica non prevedesse modalità chiare ed univoche per adempiere.
Sussistevano dunque le condizioni (Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2020; Cons. Stato, V, n. 4502 del 2024) perché l’amministrazione permettesse di sanare la situazione mediante soccorso istruttorio o giustificativi in sede di anomalia. Assorbite le censure sulla natura formale dell’omissione, l’appello è accolto, con riforma delle sentenze e accoglimento dei ricorsi originari; spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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