Annullamento d’ufficio tardivo e interesse pubblico sopravvenuto: serve la revoca (TAR Sicilia n. 3482 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio può essere superato solo in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile a dolo del beneficiario, ovvero di dichiarazioni sostitutive false o mendaci accertate con sentenza definitiva. Un interesse pubblico sopravvenuto, non configurabile come vizio originario di legittimità, non giustifica l’autotutela decisoria ma impone il diverso modello della revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, con effetti ex nunc. Le difformità attinenti alla fase esecutiva del rapporto concessorio vanno gestite con gli strumenti contrattuali di cessazione del rapporto, non con l’annullamento dell’atto a monte. Il provvedimento adottato oltre il termine e privo dei presupposti è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Con decreti direttoriali l’ANBSC trasferiva al patrimonio indisponibile del Comune un fabbricato confiscato, destinandolo a finalità sociali. L’A.S.P. provinciale chiedeva la cessione dell’immobile per realizzarvi una Casa della Comunità nell’ambito del P.N.R.R. La Commissione Straordinaria approvava lo schema di convenzione e le parti sottoscrivevano una concessione-contratto di durata trentennale, con uso gratuito dell’immobile.

Dopo la dichiarazione di dissesto e la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il Comune avviava un procedimento di annullamento in autotutela, conclusosi con la deliberazione consiliare impugnata. L’Azienda sanitaria ricorreva, deducendo la tardività dell’autotutela, l’impossibilità di incidere sul contratto già stipulato e l’insussistenza dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica all’ANBSC e alla Prefettura. Il controinteressato richiede un interesse legittimo uguale e contrario, non un pregiudizio indiretto o riflesso. L’Agenzia aveva rilasciato nulla osta e non subisce alcun pregiudizio dal mantenimento dello status quo; la Prefettura non trae alcun vantaggio diretto dall’annullamento.

Nel merito, il Tribunale rileva la violazione dell’art. 21-nonies. La necessità di ridurre la spesa corrente costituisce una sopravvenienza fattuale, non una falsa rappresentazione dei fatti imputabile all’Azienda. Essa integra semmai un motivo di pubblico interesse sopravvenuto o un mutamento della situazione di fatto, che avrebbe consentito di procedere con la revoca ex art. 21-quinquies, con effetti ex nunc.

Anche il preteso contrasto con le finalità sociali impresse dai decreti di destinazione non regge: manca il dolo o la mala fede oggettiva dell’Azienda, e l’ANBSC aveva confermato la conformità della destinazione. La difformità attiene alla fase esecutiva e andava valorizzata con le azioni di cessazione del rapporto contrattuale previste dall’art. 8 della concessione.

Identica conclusione per la mancata riserva dei locali destinati a Centro di ascolto e per l’asserita incompatibilità urbanistica. Anche a voler ipotizzare la necessità di una variante ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, l’Ente avrebbe dovuto ricorrere alla revoca o agli strumenti contrattuali. La proprietà di altro immobile da parte dell’Azienda è, infine, valutazione di mera opportunità, estranea ai vizi dell’art. 21-octies.

Accolti il primo e il terzo motivo, il secondo è assorbito per evidenti ragioni di ordine logico, secondo i dettami dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. Il ricorso è accolto, gli atti impugnati annullati e le spese liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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