Delibere C.A.R. e difetto di giurisdizione, salve le garanzie partecipative sull’autotutela (Cons. Stato n. 1310 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le Commissioni arbitrali regionali sono organismi a composizione mista e paritetica, pubblica e sindacale, che trovano la propria fonte costitutiva negli accordi collettivi e non nella legge. Esse non esercitano potestà pubblicistiche né i poteri datoriali dell’amministrazione, sicché le loro delibere non costituiscono atti amministrativi e le relative controversie sfuggono alla giurisdizione amministrativa. La delibera della C.A.R. opera sul piano delle relazioni sindacali e non può porre nel nulla gli atti amministrativi né vincolare l’amministrazione all’esercizio dell’autotutela, che resta disciplinato dal principio di legalità. Il giudice amministrativo conosce in via incidentale le questioni relative alla delibera ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., ma le violazioni del regolamento interno dell’organismo, di fonte pattizia, non integrano vizi di invalidità derivata dei provvedimenti successivi. Resta sindacabile l’atto di autotutela con cui l’amministrazione dia esecuzione alla delibera, che richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La direzione di un istituto penitenziario bandisce un interpello interno per la copertura di un posto nell’area contabile. Una dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, assistente capo, risulta vincitrice e, superato il periodo di prova, viene assegnata in via definitiva all’ufficio contabilità.

Un’organizzazione sindacale contesta le modalità dell’interpello davanti alla Commissione arbitrale regionale, che con delibera ne rileva la violazione del protocollo di intesa locale per essere stato indetto per area anziché per singolo ufficio. L’amministrazione ottempera, dispone il reintegro della dipendente nel precedente posto, indice un nuovo interpello e assegna il posto a un altro agente. La dipendente impugna davanti al TAR la delibera e gli atti successivi. Il TAR accoglie il ricorso. Il Ministero appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la C.A.R. come organismo a composizione mista e paritetica, costituito in sede pattizia sulla base dell’Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004, con funzione di vigilanza sull’applicazione degli accordi decentrati e di composizione dei conflitti sindacali. Esso non è un organo amministrativo e non può esercitare poteri pubblicistici, stante la riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici ex art. 97, comma 2, Cost.

Ne deriva che la C.A.R. non è pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 7, commi 1 e 2, c.p.a. e che le controversie sui suoi atti sfuggono alla giurisdizione amministrativa. La delibera spiega efficacia nell’ambito delle relazioni sindacali e non lede direttamente posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti: nel caso concreto si limita ad accertare la violazione degli accordi. L’impugnazione diretta della delibera è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Il Collegio precisa i rapporti tra delibera e attività amministrativa. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale, l’amministrazione non è tenuta a recepire la delibera in modo strettamente vincolante, senza autonoma valutazione. I poteri di autotutela restano affidati alla legge e il loro esercizio è soggetto a controllo giurisdizionale. La delibera può costituire un impulso, ma non impone l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio e di revoca incidenti sulla posizione di singoli dipendenti.

Il terzo motivo è accolto. Il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale le questioni relative alla delibera, ma le violazioni del regolamento interno della C.A.R., anch’esso di fonte pattizia, non sono violazioni di legge deducibili dal dipendente, nemmeno sotto forma di invalidità derivata. Il secondo motivo resta assorbito.

Il quarto motivo è infondato. La disposizione con cui l’amministrazione ha ritirato in autotutela l’interpello e disposto il reintegro avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Non emergono ragioni di urgenza: tra la delibera e il provvedimento sono trascorsi quasi due mesi, tempo compatibile con l’avviso. La sentenza di primo grado è confermata quanto all’annullamento delle disposizioni di servizio, nei limiti dell’interesse della ricorrente, e resta salva la possibilità di riesercitare il potere nel rispetto del vincolo conformativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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