Contributi all’editoria locale e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Molise n. 327 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione ed erogazione di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. La controversia che attiene alla fase di erogazione del beneficio, sul presupposto dell’accertamento oggettivo delle condizioni previste dalla legge e dal regolamento esecutivo, involge una posizione di diritto soggettivo del privato. Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. Il rilievo del difetto di giurisdizione è preliminare e assorbente, e preclude l’esame del merito e delle ulteriori eccezioni in rito.

Il Fatto

Una società attiva nell’editoria locale aveva partecipato alla procedura per il riconoscimento dei contributi previsti dalla legge regionale del Molise n. 11 del 2015, con riferimento all’annualità 2015. In un primo momento l’organo competente aveva escluso l’impresa per la mancanza del requisito della regolarità contributiva. A seguito della riapertura della procedura e del riesame, la società veniva inserita nell’elenco delle ditte ammesse, ma la successiva deliberazione della Giunta regionale non la ricomprendeva tra i beneficiari.

Dopo l’ulteriore sollecito del 2023, la società ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dall’amministrazione, domandando l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e dell’obbligo di provvedere. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e per elusione del giudicato; sono intervenute ad opponendum due società concorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione della difesa erariale e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. L’esame dell’oggetto dell’impugnativa mostra che le censure afferiscono in via esclusiva alla violazione della legge regionale n. 11/2015, riguardando la corretta applicazione delle regole dettate per il riconoscimento, la determinazione e l’erogazione del contributo.

Il Tribunale richiama il riparto di giurisdizione fissato dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 29 gennaio 2014. Da tale pronuncia si evince che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione è riservato il solo accertamento dei presupposti, senza apprezzamento discrezionale. La giurisdizione amministrativa è invece configurabile quando la controversia attiene a una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, o quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la controversia attiene alla fase di erogazione di un contributo che la legge istitutiva e il regolamento esecutivo subordinano al possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi e all’assenza di impedimenti, con obbligo per l’amministrazione di procedere all’erogazione previo accertamento oggettivo delle condizioni, la cui verifica non implica alcun margine di discrezionalità. La posizione delle imprese richiedenti è dunque di diritto soggettivo, cui corrisponde un obbligo dell’amministrazione regionale.

Ne deriva che lo scrutinio esula dalla giurisdizione amministrativa e spetta al giudice ordinario. Il carattere preliminare e assorbente di tale profilo esclude la cognizione del merito e delle ulteriori eccezioni in rito. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm., il Collegio indica il giudice ordinario quale giudice deputato alla cognizione della controversia, davanti al quale il processo può essere riproposto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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