Annullamento del visto consolare non spetta alla Polizia di frontiera (Cons. Stato n. 4346 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Polizia di frontiera non è titolare del potere di annullare un visto di ingresso rilasciato dall’autorità consolare all’esito della relativa istruttoria. L’art. 34 del Regolamento UE n. 810/2009 attribuisce, in via di principio, il potere di annullamento e di revoca del visto alla medesima autorità che lo ha rilasciato, salvo i casi eccezionali di rilascio alla frontiera previsti dagli artt. 35 e 36. Le norme interne richiamate (art. 4 e art. 10 d.lgs. n. 286/1998, artt. 5, 6 e 6-bis d.P.R. n. 394/1999) non legittimano un generale potere di riesame dei presupposti già vagliati dall’autorità consolare. È pertanto illegittimo il provvedimento che, sulla base di una siffatta interpretazione, disponga l’annullamento del visto in contrasto con l’assetto delle competenze riveniente dalla normativa dell’Unione europea.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva ottenuto dalla rappresentanza consolare italiana un visto di ingresso per lavoro subordinato. All’arrivo presso l’aeroporto di Malpensa, la Polizia di frontiera, dopo un colloquio con gli agenti, ha annullato il visto e ne ha disposto il respingimento, sul presupposto che la donna non fosse stata in grado di indicare le finalità e le condizioni del soggiorno né la tipologia del lavoro da svolgere.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 1856/2024, ha respinto l’impugnativa sull’annullamento del visto, ritenendo legittima la valutazione del cosiddetto rischio migratorio compiuta dalla polizia, e si è dichiarato privo di giurisdizione sul respingimento. La ricorrente ha proposto appello, censurando l’incompetenza della Polizia di frontiera e la sussistenza della giurisdizione amministrativa sul respingimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie in parte l’appello. Quanto al respingimento, il Collegio ritiene infondato il motivo con cui si invoca la giurisdizione amministrativa: il comma 1-bis dell’art. 10 d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 69/2023, è entrato in vigore successivamente all’adozione del provvedimento, restando applicabile il pregresso indirizzo che individua la giurisdizione del giudice ordinario (richiamata Cass. civ., sez. un., n. 15115 del 2013).

Sul diverso versante dell’annullamento del visto, la Corte rileva che non si registra specifica giurisprudenza della Sezione. La modulistica impiegata lascerebbe emergere una prassi, avallata da pronunce di primo grado che tuttavia non hanno mai affrontato la questione in modo approfondito.

Il Collegio perviene alla conclusione opposta. L’art. 34 del Regolamento UE n. 810/2009 attribuisce in via di principio il potere di annullamento alla medesima autorità che ha rilasciato il visto, cioè quella consolare, tranne nei casi eccezionali di rilascio alla frontiera. Gli artt. 12 e 14 del medesimo Regolamento non sono pertinenti, afferendo alla fase istruttoria consolare, mentre l’art. 21 concerne l’esame dei presupposti per l’ingresso sempre in sede istruttoria.

Quanto alla normativa interna, l’art. 4 d.lgs. n. 286/1998 stabilisce la competenza al rilascio del visto in capo alle rappresentanze consolari e nulla dice sulla revoca; l’art. 5, comma 8-bis concerne la diversa ipotesi della contraffazione del visto; l’art. 10 riguarda i controlli di frontiera e i respingimenti ma non legittima un generale potere di riesame. La circolare del Ministero dell’Interno n. 2220 del 2010 richiamata dal TAR è, secondo il Collegio, frutto di una svista, disciplinando i visti rilasciati alle frontiere esterne.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento, che sottende un’interpretazione della normativa interna in contrasto con l’assetto delle competenze riveniente dalla normativa sovraordinata dell’Unione europea. In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto e l’atto annullato, con compensazione delle spese del doppio grado per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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