Onere di allegazione del danno da provvedimento antimafia illegittimo (Cons. Stato n. 4339 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità aquiliana da illegittima informativa interdittiva antimafia, la parte ricorrente ha l’onere di allegare, già nell’atto introduttivo, tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, compreso l’evento dannoso inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela. L’allegazione deve individuare in modo specifico e circostanziato i contratti e le procedure di gara persi in conseguenza del provvedimento, non essendo sufficiente il mero rinvio per relationem a una perizia di parte. La tecnica redazionale fondata sulla relatio a documenti esterni contrasta con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. e non può essere sanata dal successivo deposito del documento, specie se avvenuto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a. L’onere di allegazione è autonomo e distinto dall’onere della prova e la sua violazione lede il diritto di difesa della controparte.
Il Fatto
Una società operante nel settore del decommissioning industriale e delle bonifiche ambientali si vedeva negare dalla Prefettura l’iscrizione alla white list con provvedimento del 23 settembre 2021, avente valenza di informativa antimafia. Impugnato l’atto davanti al TAR Liguria, il ricorso era accolto con sentenza n. 38 del 17 gennaio 2022, non appellata e passata in giudicato.
Con distinto e successivo ricorso la società ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, articolati in danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e danno curricolare. Il TAR Liguria accoglieva la domanda liquidando complessivi € 412.785,75. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno proposto appello principale, incentrato sul difetto di allegazione del ricorso introduttivo; la società ha proposto appello incidentale sulla quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di appello è fondato e assorbente. Il Collegio ricostruisce l’atto introduttivo di primo grado: notificato il 18 luglio e depositato il 28 luglio 2022, conteneva riferimenti definiti scarni, generici e indeterminati ai danni, senza indicazione delle procedure di gara perdute, con mero rinvio ai conteggi di una perizia di parte menzionata come doc. 1 ma in realtà depositata solo il 1° dicembre 2022.
La questione giuridica attiene al riparto tra onere di allegazione e onere della prova. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., nel caso di specie il termine di centoventi giorni decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, avvenuto il 12 aprile 2022, e scadeva il 12 ottobre 2022. Il deposito della perizia era dunque tardivo.
Il Collegio richiama un indirizzo consolidato: la tecnica del rinvio per relationem contrasta con il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. (Cons. Stato, sez. IV, n. 1323 del 2020; n. 7275 del 2019; n. 4903 del 2019; sez. V, n. 3280 del 2016). Il diritto di difesa impone che la convenuta evinca già dall’atto notificato gli elementi costitutivi della pretesa, senza rinvii a documenti esterni (Cons. Stato, sez. IV, n. 5425 del 2023).
Viene richiamata anche la giurisprudenza civile: la produzione documentale non equivale all’allegazione del fatto (Cass. civ., sez. lav., n. 4454 del 2024; Cass. n. 25164 del 2020; Cass. n. 17408 del 2012). L’omessa o generica allegazione dell’evento dannoso viola il diritto di difesa, impedendo alla controparte di verificare la coerenza della relazione di causa-effetto ai sensi dell’art. 1223 c.c. La carenza è di tipo allegatorio e deduttivo, non probatorio.
La Corte accoglie l’appello principale, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. e, per l’effetto, improcedibile l’appello incidentale. Compensa integralmente le spese e pone gli oneri della CTU a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Nota della Redazione
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