Appello inammissibile se riproduce le censure già disattese in primo grado (Cons. Stato n. 4345 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’appello che si sostanzi nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi al giudice di primo grado e da questo motivatamente disattese. L’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. impone all’appellante di indicare le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata e le ragioni per le quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili. Il giudizio di appello non apre un nuovo giudizio, ma costituisce rimedio contro gli errori logico-giuridici commessi in primo grado. L’effetto devolutivo non esonera dall’onere di critica puntuale del decisum. La carenza di tale onere rende inammissibile l’impugnazione e non devolve ritualmente la questione al giudice d’appello.

Il Fatto

L’appellante, cittadino straniero, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di rilascio della cittadinanza italiana. Il diniego si fondava sul coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

Il TAR, con la sentenza n. 7171 del 27 gennaio 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo i precedenti penali idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione sociale, e qualificando la valutazione del Ministero come apprezzamento di merito non sindacabile se non per evidente travisamento dei fatti o illogicità. Il ricorrente ha proposto appello, riproponendo motivi sostanzialmente identici a quelli di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in limine litis, ha dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. di aver rilevato una questione di inammissibilità da porre a fondamento della decisione. L’appello è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., che richiede la formulazione di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

Il Consiglio di Stato richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’appello è inammissibile per genericità dei motivi quando si risolve nella mera riproduzione delle censure già dedotte in primo grado e da questo motivatamente disattese. Le censure devono investire puntualmente il decisum e precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare (richiamata Cons. Stato, Sez. IV, n. 276 del 2023).

Il giudizio d’appello, osserva il Collegio, non apre un nuovo giudizio in cui i fatti già esaminati vengono rivalutati ex novo, ma costituisce rimedio contro eventuali errori logico-giuridici del primo giudice (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 3586 del 2016). L’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata.

Nel caso concreto, l’appello difetta delle censure specifiche contro i capi di sentenza gravati: l’appellante non ha criticato in modo puntuale le ragioni poste a fondamento della decisione, limitandosi a rappresentare, con la sola eliminazione di qualche capoverso, le tesi già svolte in primo grado avverso il decreto di reiezione. Il punto controverso non è stato pertanto ritualmente devoluto in sede d’appello.

L’appello è quindi dichiarato inammissibile. La costituzione dell’Amministrazione, di mero stile, giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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