Annullata la pianificazione PNRR per difetto di istruttoria sulla rete territoriale (TAR Calabria n. 463 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima per difetto di istruttoria la delibera con cui l’azienda sanitaria individua le strutture pubbliche da destinare a case di comunità, centrali operative territoriali e ospedali di comunità, ove manchi qualsiasi riferimento agli esiti di una ricognizione degli immobili già nella disponibilità dell’azienda. L’amministrazione che pianifica la rete territoriale PNRR deve dare conto degli edifici pubblici esistenti e delle ragioni della loro esclusione. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio del giudice e all’ordine di esibizione documentale conferma il vizio. L’annullamento dell’atto di pianificazione aziendale non ha effetto caducatorio sulla pianificazione regionale della rete sanitaria.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale del 23 febbraio 2022, n. 206, con cui sono state individuate le strutture di proprietà pubblica da ristrutturare o rifunzionalizzare per realizzarvi case della comunità, centrali operative territoriali e ospedali di comunità, nell’ambito dell’attuazione del PNRR.
Il Comune è proprietario di un immobile già nella disponibilità dell’azienda, nel quale è allocato un poliambulatorio: la struttura non è stata inserita nell’elenco dei siti destinatari degli interventi. Da qui l’impugnativa, articolata in censure di violazione della nota regionale del 15 dicembre 2021, prot. n. 540169, omessa consultazione del Comitato dei Sindaci, mancato coinvolgimento dell’ente locale, difetto di istruttoria e motivazione apparente, oltre alla lesione del diritto alla salute dei residenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della legittimazione attiva, che riconosce in capo al Comune sul rilievo che l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 gli affida la rappresentanza della comunità e la cura dei suoi interessi, tra i quali rientra la tutela della salute. Sono dunque impugnabili gli atti relativi all’organizzazione del servizio sanitario.
Quanto al contraddittorio, il Collegio qualifica il provvedimento come atto di pianificazione, con cui si individua la localizzazione delle aree territoriali destinate alle nuove strutture. Applica quindi l’insegnamento in materia di pianificazione territoriale, secondo cui non sussistono controinteressati nemmeno riguardo ai soggetti nominativamente indicati negli atti impugnati (Cons. Stato, Sez. V, n. 2164 del 2018). Richiama anche l’orientamento più garantista (Cons. Stato, Sez. II, n. 2103 del 2020), che àncora l’individuazione del controinteressato al contenuto costitutivo della previsione impugnata: nel caso concreto non viene impugnata una singola previsione, ma il provvedimento nella sua dimensione complessiva, sicché anche a tale stregua non emergono controinteressati.
Nel merito il Tribunale riscontra il difetto di istruttoria. Nella determina impugnata non vi è alcun riferimento agli esiti di una qualche attività di ricognizione delle strutture pubbliche, eventualmente già nella disponibilità dell’azienda, disponibili. Nonostante una precedente sentenza del medesimo Tribunale che aveva ordinato all’azienda di garantire l’accesso agli atti, e nonostante la successiva ordinanza istruttoria con cui si era imposto il deposito di una dettagliata e documentata relazione sull’attività svolta, nessun atto endoprocedimentale è divenuto noto: l’ordine è rimasto inadempiuto.
La condotta processuale dell’azienda, non costituita e non ottemperante, concorre a rendere evidente il vizio. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Il Collegio precisa che l’annullamento non produce effetto immediatamente caducatorio di ulteriori provvedimenti di pianificazione della rete sanitaria a livello regionale. Le spese seguono la soccombenza, con condanna dell’azienda alla rifusione in favore dell’ente locale.
Nota della Redazione
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