Decreto VIA annullato per difetto di istruttoria sui profili ambientali (TAR Puglia n. 129 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, solo il decreto conclusivo del Ministero ha autonoma efficacia lesiva, mentre i pareri della Commissione VIA e del Ministero della Cultura hanno carattere endoprocedimentale e i vizi che li affettano refluiscono nel provvedimento finale. L’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006, applicabile ratione temporis, esclude l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti di VIA, ma il contraddittorio deve essere garantito nella fase istruttoria. L’incompletezza documentale non giustifica di per sé il rigetto dell’istanza, salvo il contrasto radicale e manifesto del progetto con specifici vincoli. Il decreto che recepisce le conclusioni negative della Commissione senza attivare il soccorso istruttorio e senza valutare le informazioni integrative è annullato per difetto di istruttoria, con salvezza della riedizione del potere e senza devoluzione alla Presidenza del Consiglio.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Ministero l’istanza di avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un parco eolico di undici aerogeneratori, potenza complessiva di 70 MW, da realizzarsi in un Comune della provincia di Barletta-Andria-Trani e, per le opere di connessione, in parte in un Comune lucano. La Commissione VIA ha espresso parere negativo; anche il Ministero della Cultura ha reso parere istruttorio negativo. Il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha quindi adottato il giudizio negativo di compatibilità ambientale.

La società ha impugnato il decreto e i pareri presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo vizi procedimentali e sostanziali. Ha sostenuto che l’annullamento anche di uno solo dei pareri negativi avrebbe comportato la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, con reviviscenza della possibilità di ottenere un giudizio favorevole. Le amministrazioni statali e la Regione si sono opposte. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema dell’individuazione dell’atto impugnabile. Richiamando un proprio orientamento, osserva che soltanto alla determinazione conclusiva di competenza ministeriale va riconosciuta autonoma efficacia lesiva. I pareri della Commissione VIA e del Ministero della Cultura hanno natura endoprocedimentale: i vizi dedotti avverso di essi non possono condurre al loro annullamento e tantomeno alla prospettata devoluzione alla Presidenza del Consiglio, ma refluiscono eventualmente nel provvedimento finale.

Il Tribunale chiarisce che il compito del Ministero è vagliare i risultati delle singole istruttorie e accoglierne o respingerne motivatamente le deduzioni. Non è necessario che i pareri siano pedissequamente riportati nell’atto definitivo, ben potendo questo essere motivato per relationem, specie quando i pareri presupposti sono tutti negativi.

Passando ai vizi procedimentali, la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondata. L’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006, introdotto nel 2021 e applicabile al caso in base al principio tempus regit actum, esclude espressamente l’applicazione di tale disposizione ai procedimenti di VIA. Ciò non elimina tuttavia l’esigenza che il contraddittorio sia garantito nella fase istruttoria.

Il Collegio esamina quindi la doglianza relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio su profili di criticità ambientale ritenuti decisivi. La Commissione aveva dedotto un’incompletezza documentale che avrebbe dovuto condurre alla richiesta di integrazioni. L’incompletezza documentale non è di per sé causa di rigetto dell’istanza del privato, salvo che il radicale e manifesto contrasto del progetto con specifici vincoli indicati dagli enti preposti renda comunque impossibile la realizzazione, evenienza esclusa nel caso concreto.

Poiché l’art. 25 del Codice impone all’autorità competente di valutare la documentazione acquisita tenendo conto delle informazioni supplementari fornite dal proponente, il decreto è annullato per difetto di istruttoria nella parte in cui ha recepito le conclusioni negative della Commissione sui profili segnalati, con salvezza della riedizione del potere. Il Collegio precisa che tale annullamento limitato non comporta la devoluzione alla Presidenza del Consiglio, essendo meramente ipotetico un contrasto di decisioni a seguito della rinnovazione. Gli ulteriori motivi restano assorbiti; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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