Atto pianificatorio comunale non lesivo e decadenza dall’assegnazione del lotto P.I.P. (TAR Puglia n. 137 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui la Giunta e il Consiglio comunale dettano indirizzi e criteri per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree ricomprese nei piani per gli insediamenti produttivi costituiscono atti di portata generale, privi di attitudine immediatamente lesiva nei confronti dei singoli assegnatari, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione autonoma. La dichiarazione di decadenza dall’assegnazione, per inattuazione della convenzione urbanistica, è legittima quando l’inerzia dell’assegnatario si protragga oltre la diffida e non sia sostenuta da alcuna allegazione idonea a configurare la forza maggiore, intesa quale evento insuperabile con la diligenza ordinaria. La generica deduzione di una crisi economica di settore, priva di indicazione delle concrete modalità con cui abbia precluso l’accesso al credito, non integra causa di esonero da responsabilità. È conforme al legittimo affidamento e al soccorso istruttorio il comportamento dell’amministrazione che abbia comunicato l’avvio del procedimento e l’elenco dei documenti necessari.

Il Fatto

La società ricorrente aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Comune per la cessione in diritto di superficie di lotti ricadenti nel comparto B del P.I.P. di Santa Caterina, risultando utilmente collocata in graduatoria. Seguiva la stipula del contratto preliminare e, nel 2004, della convenzione di assegnazione definitiva del lotto, con il versamento del corrispettivo e degli oneri di urbanizzazione. Il permesso di costruire veniva rilasciato solo nel 2007 e le opere non venivano mai avviate.

Dopo una diffida del 2008 e l’avvio del procedimento di decadenza nel 2010, il Comune adottava nel 2020 la determinazione dirigenziale di decadenza e risoluzione di diritto della convenzione, con restituzione del corrispettivo al netto della penale convenzionale. La società impugnava tale atto unitamente alle delibere di Giunta e di Consiglio relative alla trasformazione del diritto di superficie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione con riferimento alle due delibere. Richiamando la propria sentenza n. 903 del 2024, resa in controversia analoga, il TAR qualifica la delibera di Giunta come atto di impulso di un’attività di pianificazione propedeutica al bilancio di previsione, di portata generale ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990 e dunque privo di attitudine lesiva immediata. Analogamente, la delibera consiliare, espressione di competenza pianificatoria, si configura come proposta aperta ai privati interessati, subordinata a specifica istanza.

Il giudice amministrativo ritiene quindi fondata l’eccezione e dichiara inammissibile il ricorso nel punto in cui sono impugnate la delibera di Giunta n. 687 del 2018 e la delibera consiliare n. 80 del 2019.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la funzione del piano per gli insediamenti produttivi, preordinato a offrire agli operatori suoli a prezzi inferiori a quelli di mercato, e la struttura dell’assegnazione, concessione amministrativa accompagnata da convenzione urbanistica definitoria degli obblighi delle parti. Su tale base rileva il contegno inerte della società, la diffida al ritiro del permesso di costruire, lo stato di abbandono del lotto accertato a notevole distanza dalla stipula.

Quanto alla dedotta forza maggiore, il TAR osserva che la società ha fatto esclusivo riferimento a una crisi economica di settore senza specificare in che modo questa abbia precluso l’accesso al credito. La vis maior cui resisti non potest rende non imputabile l’inadempimento solo se l’evento sia insuperabile con la diligenza ordinaria. La decadenza è stata inoltre pronunciata nel rispetto del contraddittorio, avendo il Comune comunicato l’avvio del procedimento e invitato la società a presentare osservazioni, rimaste tardive.

Infine, il Collegio esclude la violazione del soccorso istruttorio, poiché l’elenco dei documenti necessari era già stato comunicato e mai riscontrato, e ritiene corretta l’applicazione della penale quale clausola pattizia conseguente all’inadempimento accertato. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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