Accoglimento del ricorso per ottemperanza al giudicato sul bonus docente (TAR Lazio n. 8288 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per l’ottemperanza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso quando la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata nelle forme di legge e sia decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia provato l’avvenuto adempimento. I presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo non sono sindacabili in sede di ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione, in mancanza di prova del pagamento, legittima l’accoglimento del ricorso, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese secondo i parametri delle procedure esecutive.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso, con condanna del Ministero alla corresponsione della somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite.
Ritenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla statuizione di condanna, la parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti circa l’avvenuta esecuzione della sentenza.
La Motivazione del TAR Lazio
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione nelle forme prescritte, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il Collegio ha evidenziato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito elementi atti a comprovare l’eseguito adempimento. Richiamando il principio di diritto di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (cfr. Cass. 13533/2001), ha osservato che l’inerzia dell’Amministrazione nel dimostrare l’avvenuto pagamento comporta l’accoglimento della pretesa esecutiva.
Il TAR ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. Di conseguenza, ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di infruttuoso decorso, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ha infine ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora, rinviando ogni valutazione a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza. Ha poi disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la prassi di inerzia dell’Amministrazione, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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