Verifica anomalia e supporto al RUP nella gara PNRR (TAR Lombardia n. 343 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta appartiene alla competenza del R.U.P., il quale può avvalersi del supporto di un’unità tecnica interna alla stazione appaltante, purché il giudizio finale di congruità sia assunto direttamente dal medesimo responsabile. È legittima, pertanto, la nomina di una struttura di supporto al R.U.P. per l’esame della congruità delle offerte, in coerenza con l’art. 31, commi 7, 8 e 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016. Il giudizio di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Le censure che demandino al giudice l’individuazione dei profili di illegittimità, senza offrire un principio di prova, sono inammissibili per genericità. La verificazione non è mezzo di prova e non può supplire alle carenze probatorie delle parti.

Il Fatto

Con ricorso introduttivo la società ricorrente, in proprio e quale capogruppo di un costituendo raggruppamento, ha impugnato l’aggiudicazione disposta da una società affidataria di servizi pubblici locali in favore di un consorzio, relativa a un appalto finanziato con fondi del P.N.R.R. per la realizzazione, in Milano, di una tratta metrotranviaria. La ricorrente si è collocata seconda in graduatoria.

Con istanza del 5 ottobre 2023 ha chiesto l’accesso alla documentazione di gara, rimasta senza riscontro; dopo l’ostensione del 19 ottobre 2023 ha proposto ricorso per motivi aggiunti. Ha poi insistito per la declaratoria di illegittimità dell’aggiudicazione, per il subentro e per il risarcimento. La domanda di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sono intervenute la stazione appaltante, le amministrazioni centrali titolari degli interventi e il consorzio aggiudicatario.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’istanza di estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La notifica ai soggetti titolari degli interventi P.N.R.R. è imposta dall’art. 12-bis, comma 4, del decreto legge n. 68 del 2022: la presenza in giudizio deriva dalla legge e non ne è consentita l’estromissione.

Ha poi respinto la richiesta di verificazione. Questo istituto non è un autonomo mezzo di prova, ma strumento di valutazione di prove già acquisite: non può costruire la prova non introdotta dalla parte, né esonerarla dagli oneri probatori. La documentazione versata in giudizio era già esaustiva.

Nel merito, il primo motivo di entrambi i ricorsi è stato dichiarato inammissibile per genericità. La ricorrente ha lamentato che la stazione appaltante non abbia valutato i precedenti pregiudizievoli dichiarati dal consorzio, ma non ha indicato alcun precedente concreto. Secondo la giurisprudenza richiamata, i motivi devono essere esposti con specificità sufficiente a indicare un principio di prova, perché non è consentito demandare al giudice l’individuazione degli aspetti controversi. Resta fermo il disposto dell’art. 40 cod. proc. amm.

Ha invece giudicato infondate le censure sul procedimento di verifica dell’anomalia. Quanto al ruolo dell’unità tecnica di validazione, si tratta di struttura interna alla stazione appaltante: il giudizio di congruità è stato assunto dal R.U.P., che ha sottoscritto il verbale di chiusura della verifica. La giurisprudenza ammette il supporto di ausiliari, purché l’esito finale sia ascrivibile all’organo competente. La previsione trova riscontro negli art. 31, commi 7, 8 e 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e nell’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 2023.

Nel merito dell’anomalia, il Collegio ha verificato le singole voci contestate. Il costo della manodopera offerto supera la stima della lex specialis ed è stato calcolato su un costo medio superiore del 3,5% rispetto alle tabelle ministeriali. La mancata valorizzazione del lavoro notturno riguarda una mera eventualità. Le spese generali, pari alla media ponderata dell’11,45%, non sono incongrue: le percentuali dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 attengono alla base d’asta, non all’offerta. Le migliorie non riducono significativamente l’utile finale, pari al 10,41%. Il giudizio di anomalia resta espressione di discrezionalità tecnica e la valutazione soggettiva della ricorrente non può sostituirsi a quella della stazione appaltante.

I ricorsi sono stati quindi in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna della ricorrente alle spese in favore della stazione appaltante e del consorzio aggiudicatario, compensate nei confronti delle amministrazioni statali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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