Antenna su plinto in cemento armato non è opera amovibile (TAR Liguria n. 348 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In fascia di inedificabilità assoluta non è autorizzabile, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), R.R. Liguria n. 3/2011, la realizzazione di una stazione radio base che poggi su un plinto di fondazione in cemento armato di rilevanti dimensioni, poiché tale manufatto non integra un intervento sul patrimonio edilizio esistente, ma una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.4), d.P.R. n. 380/2001. L’amovibilità richiesta dalla norma non può essere riferita al solo palo flangiato, risultando la fondazione demolibile meccanicamente e non rimovibile in caso di necessità. Il travisamento in cui incorre l’amministrazione nel qualificare l’opera come amovibile determina l’illegittimità dell’autorizzazione idraulica e, in via derivata, del titolo abilitativo alla installazione dell’impianto. La co-ubicazione ex art. 50 d.lgs. n. 259/2003 costituisce mera facoltà dell’amministrazione, non scelta obbligata da verificare mediante apposita istruttoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili siti nel Comune di Cipressa, impugnavano la determinazione S.U.A.P. del 29/12/2023 con cui era stata autorizzata, all’esito di conferenza di servizi, l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile su un terreno vicino alle loro proprietà. L’impianto, alto 21 metri, ricadeva in zona classificata dal PTCP ligure come IS-MA CPA e in area soggetta a vincolo paesaggistico.

I ricorrenti deducevano quattro motivi, poi integrati da ulteriori censure con motivi aggiunti, lamentando il difetto di istruttoria e motivazione, la mancata valutazione della co-ubicazione, l’omessa considerazione di una zona umida e la violazione della disciplina regionale sulle fasce di rispetto dei corsi d’acqua. Le parti resistenti eccepivano in via preliminare l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, il termine decorre dall’inizio dei lavori solo se si contesti l’inedificabilità assoluta dell’area; quando si contestino le caratteristiche specifiche dell’opera, esso decorre dal momento in cui questa rivela in modo certo la sua consistenza finale, secondo l’insegnamento di Cons. di Stato n. 6797 del 2024 e Cons. di Stato n. 6267 del 2023. Il cartello di cantiere non conteneva alcun rendering del palo, assemblato solo il 12 settembre 2024: il ricorso, notificato il 14 ottobre 2024, è dunque tempestivo.

La legittimazione e l’interesse sussistono: gli immobili distano circa 60 e 160 metri dall’impianto, e la vicinitas è integrata; il pregiudizio è dimostrato dall’incidenza sulla visuale panoramica e sul valore di mercato, in linea con Ad. Plen. n. 22 del 2021.

Nel merito, il primo motivo è infondato perché non è provato che la stazione sia collocata su un crinale o in area sovrastante un tunnel. Il secondo è infondato perché la co-ubicazione ex art. 50 d.lgs. n. 259/2003 è mera facoltà (“possono essere imposte”), non vincolo. Il terzo è generico, non risultando che la zona umida sia censita ai sensi del d.P.R. n. 448/1976.

È invece fondato il quarto motivo, assorbente. L’impianto ricade nella fascia di inedificabilità assoluta di dieci metri del Rio dei Piani, corso d’acqua di secondo livello, e la fondazione dista 4,23 metri dall’alveo. La Regione aveva autorizzato l’opera ritenendola amovibile, ma ha concentrato l’esame sul solo palo flangiato, trascurando il plinto in cemento armato di notevoli dimensioni, destinato a sorreggerlo. Tale manufatto non costituisce intervento sul patrimonio edilizio esistente, bensì nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.4), d.P.R. n. 380/2001. Né può parlarsi di amovibilità: la demolizione meccanica di un plinto in cemento armato è cosa diversa dalla rimozione in caso di necessità. Il travisamento inficia l’autorizzazione idraulica e travolge il titolo abilitativo. Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti e condanna della Regione e della società controinteressata alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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