Autorizzazione idraulica illegittima per plinto in cemento in fascia inedificabile (TAR Liguria n. 349 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di stazioni radio base, l’autorizzazione idraulica rilasciata in fascia di inedificabilità assoluta è illegittima quando ammette la realizzazione di un plinto di fondazione in cemento armato di considerevoli dimensioni, destinato a ospitare un palo flangiato. Un manufatto siffatto non integra un intervento sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 5, comma 1, R.R. Liguria n. 3/2011, ma costituisce nuova costruzione, riconducibile all’art. 3, comma 1, lett. e.4), d.P.R. n. 380/2001, che espressamente annovera tra gli interventi di nuova costruzione l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti. La demolizione meccanica di una fondazione in cemento armato non equivale alla amovibilità richiesta dalla norma regionale, con la conseguenza che l’atto autorizzativo che si fondi su tale equiparazione è viziato per travisamento dei presupposti. La co-ubicazione di cui all’art. 50 d.lgs. n. 259/2003 costituisce mera facoltà dell’amministrazione, non un vincolo da verificare in via necessaria.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Cipressa, ha impugnato la determinazione S.U.A.P. con cui l’ente locale ha autorizzato, all’esito di conferenza di servizi, l’installazione di una stazione radio base di un operatore di telefonia mobile su un terreno vicino, a circa venticinque metri dalla sua abitazione.

L’intervento ricade in zona classificata dal PTCP come IS-MA CPA, in ambito soggetto a vincolo paesaggistico. Il ricorrente ha dedotto tre motivi, poi integrati da motivi aggiunti, contestando l’incompatibilità paesistica, il difetto di valutazione della co-ubicazione e la violazione della disciplina regionale sulle fasce di inedificabilità assoluta. Le parti resistenti hanno eccepito tardività, difetto di legittimazione e interesse, nonché mancata impugnazione di atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, il termine decorre dall’inizio dei lavori solo se si contesti l’inedificabilità assoluta dell’area; se si contestano le caratteristiche specifiche dell’opera, decorre dal momento in cui essa rivela in modo certo il proprio ingombro definitivo. Il cartello di cantiere non conteneva alcun rendering né indicava l’altezza del palo; l’assemblaggio è stato documentato al 12.09.2024, onde la tempestività del ricorso.

Quanto alla legittimazione, la vicinitas non basta da sola a dimostrare l’interesse, che richiede un pregiudizio specifico e non emulativo. Nel caso concreto la distanza di venticinque metri e l’incidenza sulla visuale fruibile dalle finestre, documentata fotograficamente, integrano il pregiudizio richiesto.

Nel merito, il primo motivo è infondato perché non è dimostrata la collocazione su crinale o su area paesisticamente caratterizzante ai sensi dell’art. 49-ter, comma 3, N.T.A. PTCP. Il secondo motivo è infondato perché la co-ubicazione ex art. 50 d.lgs. n. 259/2003 è mera facoltà e non scelta preferenziale obbligata.

È invece fondato il terzo motivo. È pacifico che il plinto ricada nella fascia di inedificabilità assoluta di dieci metri di cui all’art. 4, comma 3, R.R. n. 3/2011, a soli 4,23 metri dal Rio dei Piani. L’autorizzazione regionale ha ritenuto applicabile la deroga per pali e tralicci «purché amovibili», ma ha concentrato l’analisi sul solo palo flangiato, trascurando il plinto di fondazione in cemento armato di dimensioni considerevoli. Tale manufatto non è intervento sul patrimonio edilizio esistente, bensì nuova costruzione.

La Corte rileva inoltre il travisamento in ordine all’amovibilità: la demolizione meccanica di una fondazione in cemento armato non coincide con l’amovibilità richiesta dalla norma, tanto più se da eseguirsi «in caso di necessità». Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna alle spese della Regione e della società controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *